Type to search

VIAGGI D’ISTRUZIONE Super poteri ai Prof ?

Share

La CM del MIUR n. 674 del 3 febbraio 2016, in materia di viaggi d’istruzione e visite guidate, recita quanto segue:
“Si invita a porre particolare attenzione, da parte dei dirigenti scolastici e degli organizzatori, sia nella fase di organizzazione delle visite d’istruzione che durante il viaggio, su taluni aspetti relativi alle scelte delle aziende cui affidare il servizio di trasporto, verificando quindi l’idoneità e condotta del conducente, l’idoneità del veicolo e le altre misure di sicurezza di seguito illustrate”.

Anna La Mattina

Leggendo quanto sopra indicato dalla circolare ministeriale del MIUR (oggi Ministero dell’Istruzione), in fatto di disciplina dei viaggi d’istruzione, notiamo che, quasi sotto tono, si fa scivolare addosso agli insegnanti “esecutori” di detti viaggi, tutta la responsabilità inerente il controllo di cose, che dovrebbe essere di competenza, esclusiva e prioritaria, della ditta erogatrice del servizio di trasporto: per esempio, sull’idoneità del conducente. E’ l’azienda di trasporti che, prima di assumere un conducente, deve avviare tutta una serie di controlli e verifiche sulla persona del conducente, a parte il curriculum, eseguire anche dei test psicologici, se necessario, che ne attestino l’idoneità alla guida e al controllo del mezzo, alle competenze tecniche, non ultima certamente la condotta durante la guida, la non assunzioni di bevande al coliche o altre sostanze psicotrope. E’ ovvio che durante il viaggio, gli insegnanti accompagnatori, siano vigili, anche nel rilevare eventuali comportamenti inadeguati del conducente: in tal caso essi prenderanno dei provvedimenti opportuni, avvertendo immediatamente la ditta e la scuola, per la sostituzione immediata del conducente e/o del mezzo. Ma questo non costituirà certo la regola, come introdotto da detta circolare ministeriale.
Verificare (sempre a carico degli insegnanti) l’idoneità del veicolo: ma ci rendiamo conto di ciò che viene richiesto agli insegnanti? Pare possibile che ciò possa farlo un insegnante, o un dirigente scolastico in fase di programmazione o dello staff scolastico, in fase di progettazione? Queste sono prescrizioni da assegnare assolutamente alle ditte di trasporto, che si candidano al trasporto di scolaresche e, piuù in generale, di persone e cose!
Si deve dare per scontato che tutto sia in perfette condizioni tecniche prima della partenza: la ditta ha il dovere di revisionare il mezzo, prima di ogni viaggio e di controllarne l’andamento durante gli spostamenti, da una meta all’altra; tutti i vettori hanno delle precise prescrizioni per legge, alle quali devono uniformarsi!
Certamente l’imponderabile può sempre succedere, ma ciò riguarda il “qui ed ora”, che un insegnante-accompagnatore noterà ed interverrà in maniera adeguata, informando la scuola e chiedendo alla ditta immediata sostituzione del mezzo e/o del conducente; ma non si può certo chiedere ai docenti qualcosa che esula dalle loro competenze e pertinenze.
Esiste un Protocollo d’intesa, siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno,
in base al quale la Polizia Stradale ha elaborato un Vademecum, allegato alla citata CM, nel quale si evidenziano alcuni aspetti fondamentali, di cui tener conto in occasione dell’organizzazione di un viaggio di istruzione, che prevede l’uso di un mezzo di trasporto a noleggio con conducente.

In realtà il Vademecum prescrive il coinvolgimento della Polizia stradale, da parte degli accompagnatori, nel caso in cui si verifichino le inadempienze sopradescritte; ciò a motivo della sicurezza.
Tuttavia la CM 674/2016 non sembra mettere in risalto questo aspetto, risultando piuttosto ambigua (se non grottesca) nella misura in cui sembra volere assegnare il compito della verifica psico-comportamentale e tecno-meccanica agli organizzatori del viaggio e ai docenti accompagnatori: abbiamo sottolineato come questo sia un obbligo imprescindibile, della ditta di noleggio, senza i cui adeguati requisiti, dimostrabili e forniti alla scuola, in fase di programmazione e organizzazione, non può assolutamente essere ingaggiata per la fornitura del servizio.

Il Vademecum parla chiaro:

“Ogni qualvolta si ritenga opportuno, in particolare prima di intraprendere il viaggio
e/o durante lo stesso se la condotta del conducente o l’idoneità del veicolo non dovessero
rispondere ai requisiti riassunti nel Vademecum, dovrà essere richiesta la collaborazione e
l’intervento degli Uffici della Polizia Stradale territorialmente competenti, già
sensibilizzati a tal riguardo dalla propria Direzione centrale.”

Auspichiamo, da parte del M.I. la verifica di tali documenti, in modo da stabilire le giuste mansioni, rispetto ai ruoli degli attori convolti nell’organizzazione dei viaggi d’istruzione, splendide opportunità di apprendimento per gli studenti e importanti opportunità di crescita professionale per gli insegnanti, piuttosto che trasformarsi in pratiche impossibili, fucina di inutile stress e di rischio per tutti.

Cinisi, 22/05/2022