La normativa sul condono dei ruoli risulta poco chiara e non lascia spazio a tutele per il contribuente, esposto al rischio decadenza per ciò che riguarda i versamenti delle definizioni agevolate al netto dello stralcio dei ruoli. Le date del percorso a tappe stabilito dal Mef per lo stralcio, entro il 31 ottobre, dei debiti di importo residuo fino a 5000 euro compresi negli anni dal 2000 al 2010
di Domenico Landriscina
Siamo ormai prossimi alla scadenza, fissata per il 31 luglio 2021, per il pagamento delle due rate 2020 della rottamazione ter e saldo e stralcio ma la normativa, poco chiara, non lascia spazio a tutele per il contribuente, esposto al rischio decadenza per ciò che riguarda i versamenti delle definizioni agevolate al netto dello stralcio dei ruoli.
Basta guardare le date in cui i pagamenti dovranno essere effettuati e le scadenze relative allo stralcio dei ruoli fino a 5000 euro. Infatti, il Mef ha chiarito che i debiti di importo residuo fino a 5000 euro compresi negli anni dal 2000 al 2010 saranno stralciati entro il 31 ottobre 2021, stabilendo però un percorso a tappe.
Entro il 20 agosto 2021, l’Agenzia entrate riscossione dovrà provvedere a trasmettere all’Agenzia delle entrate i codici fiscali delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021 fino a 5000 euro risultanti dai singoli carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
30 settembre 2021: L’agenzia delle entrate restituirà a sua volta l’elenco dei soggetti, segnalando tra i codici fiscali in esso ricompresi esattamente quelli relativi a soggetti che risultano aver conseguito redditi imponibili superiori a 30.000 sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche.
31 ottobre 2021: data che vedrà completato l’annullamento dei debiti relativamente a soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’agenzia delle entrate. A partire da questa data cesserà anche la sospensione della riscossione.
15 novembre 2021: data entro cui l’agente della riscossione presenterà la richiesta di rimborso delle spese.
30 novembre 2021: termine entro cui l’agente della riscossione trasmetterà agli enti interessati l’elenco delle quote annullate.
Ora è chiaro, dunque, che un mancato coordinamento dei tempi, se non si assisterà a modifiche dell’ultimo minuto, rischierà di penalizzare i contribuenti ancora in regola con i pagamenti dei piani della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Ciò perché, sebbene alcuni potranno beneficiare dell’annullamento dei debiti grazie allo stralcio, i contribuenti in regola si troverebbero nella condizione di dover versare le rate dovute. Il rischio, qualora non dovessero procedere al versamento, è la decadenza dalla definizione agevolata.
Il comma 6 dell’ art 4 del decreto sostegni, che ha introdotto lo stralcio, dispone la sospensione dei debiti fino a 5000 euro nel periodo dal 2000 al 2010 e sino alla data di annullamento fissata dal decreto. Stando ad un’interpretazione letterale della normativa, si potrebbe beneficiare della sospensione fino al 31 ottobre 2021. Sarà dunque possibile sostenere che possano essere sospesi i pagamenti delle rate per la rottamazione ter e saldo che contengono debiti rientranti nello stralcio? La normativa non è di supporto a riguardo.
Ulteriore riflessione va poi fatta sul servizio telematico messo a disposizione dell’Agenzia entrate riscossione per la verifica della presenza di debiti oggetto di stralcio nei piani delle definizioni agevolate (rottamazione ter e saldo e stralcio) .
Se si rientra nel parametro reddituale (tramite autodichiarazione) il servizio consente di stampare i nuovi moduli da utilizzare per le rate ancora dovute, ovviamente al netto degli importi stralciati. Tuttavia si tratta di una procedura che, in caso di errore (ad esempio nella autodichiarazione del paramero reddituale fatta in autonomia dall’utente), comporterebbe la decadenza dal beneficio della Rottamazione ter e Saldo e Stralcio.
A fronte di queste riflessioni, e considerato che si è ormai prossimi alla scadenza del 2 agosto del 2021, non può che invocarsi un intervento chiarificatore del Governo con ulteriore rinvio dei pagamenti, a tutela della posizione del contribuente ed al fine di evitare che possano intraprendersi lunghi contenziosi fiscali.
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