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Trattenimento migranti: Cassazione ‘estingue’ il giudizio

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La Corte di Cassazione, Sezione civili riunite, nella seduta dello scorso 17 settembre, notificata oggi alle parti in causa, ha dichiarato estinto il giudizio in merito alla mancata convalida del trattenimento dei migranti, per sopravvenute modifiche al quadro normativo e di conseguenza ha disposto il “ritiro” anche della procedura davanti alla Corte di Giustizia europea alla quale la Cassazione si era rivolta in via pregiudiziale con una ordinanza interlocutoria di sospensione del procedimento, in attesa dal pronunciamento appunto della Corte di Giustizia europea. Le Sezioni riunite avevano chiesto alla Corte di Giustizia che si pronunciasse chiarendo “se la direttiva “2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale”, ostino “a una normativa di diritto interno che contempli quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa anzichè in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell’importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante l’intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”. In sostanza, la normativa riguardante la quantificazione della cauzione, è stata modificata da un decreto successivo al cosiddetto “decreto Cutro” e come sostenuto dal Ministero – che aveva ritirato il ricorso in Cassazione -, viene meno l’oggetto del contendere. (AGI)
RG3/CAR
Trattenimento migranti: Cassazione ‘estingue’ il giudizio (2)
Pubblicato: 23/09/2024 20:10
(AGI) – Ragusa, 23 set. – Sul punto però si era opposta l’avvocata Rosa Emanuela Lo Faro che rappresenta gran parte delle persone interessate dai 10 ricorsi che il Ministero dell’Interno aveva originariamente promosso contro la non convalida dei trattenimento dei migranti. Aveva sollevato dei ricorsi incidentali “il cui peso ha refluenze sui singoli cittadini. Insisterò per chiedere che la Corte di Giustizia si pronunci. “Le questioni sulle quali ho chiesto un pronunciamento che è strettamente correlato alla disciplina sui trattenimenti – spiega l’avvocata Lo Faro all’AGI – riguardano la definizione di paese sicuro di provenienza, cosa si intenda per procedura di frontiera, e l’omessa previsione di altre misure alternative al trattenimento previste dalla direttiva. Che caratteristiche ha la cosiddetta ‘zona di transito’, e quali la ‘zona di arrivo’? Per garantire il diritto alla difesa, i tempi della legge devono essere certi e, a maggior ragione, la decorrenza dei termini per effettuare o meno un decreto di trattenimento presso un CPR. Ribadisco tali quesiti si potrebbero porre per i prossimi invii di migranti in Albania. Proprio per queste ragioni, se i migranti vengono soccorsi in acque internazionali il provvedimento di fermo entro quanto deve avvenire?” Il fatto che l‘estinzione del ricorso principale, ‘trascini’ con sé anche le questioni ‘incidentali’, per l’avvocata non chiarisce alcuni nodi importanti delle problematiche sollevate anche dal Decreto Cutro e che non avrebbero trovato risposte nelle successive modifiche. La Cassazione a Sezioni riunite nella ordinanza dell’estinzione del giudizio, si rifà al principio di separazione delle competenze sostenendo che “l’avvio del dialogo tra il giudice nazionale e il giudice europeo attraverso il rinvio pregiudiziale spetta unicamente al giudice nazionale nei limiti in cui ritenga la questione interpretativa necessaria per emanare la sua decisione” e il quesito posto riguardava esplicitamente la garanzia finanziaria che il richiedente avrebbe dovuto versare in luogo del trattenimento. Cambiata la norma l’oggetto del contendere interpretativo non avrebbe quindi più motivo d’essere e la Cassazione, evidenzia che nella opposizione alla ‘rinuncia’ – formulata dall’avvocata Lo Faro – sono formulate domande diverse e specifiche che esulano dal quesito specifico posto alla Corte di Giustizia europea. La Cassazione ha disposto che Ministero e Questore di Ragusa provvedano alla spese di giudizio sostenute dalla controparte. (AGI)