La disciplina del
tax credit pubblicità prevede che il bonus è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero nel Registro degli operatori di comunicazione, e aventi, in ogni caso, il direttore responsabile (
articolo 57-bis, Dl 50/2017). Pertanto, sulla base di tale presupposto normativo, non sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute per “
altre forme di pubblicità”, tra le quali rientra la pubblicità su cartellonistica (vedi
Faq pubblicate sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’editoria).