Approvata in Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2024 la bozza di decreto legislativo che designa nuove regole per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA. Di seguito i dettagli
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si è riunito il 9 aprile 2024 per formulare nuove disposizioni in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).
Nell’ultima seduta è stato approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che introduce nuove disposizioni in materia, tra le altre cose, di imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
La nuova disciplina mira a semplificare gli adempimenti e le modalità di pagamento dei tributi, rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, oltre a semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali e introdurre il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro.
Le esigenze che hanno portato alla creazione di una nuova disciplina nelle materie in questione sono quelle della semplificazione, certezza del diritto e razionalizzazione, anche in virtù del passaggio dal cartaceo al telematico che, grazie a questo intervento legislativo, sarà facilitato nell’ambito di successioni e donazioni.
Tra le principali novità introdotte con lo schema di decreto appena approvato in Consiglio dei Ministri, vi è la possibilità di presentare la dichiarazione di successione in modalità precompilata, che però dovrà essere presentata obbligatoriamente in via telematica per tutti coloro che, al momento dell’apertura della successione, siano residenti in Italia. La dichiarazione di successione potrà essere presentata a mezzo raccomandata solo dai residenti all’estero.
Inoltre, il decreto in questione estende l’obbligo di pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni anche ai trasferimenti derivanti da trust. Restano escluse dall’applicazione dell’imposta solo le cosiddette “liberalità d’uso”, che sono ad esempio le mance lasciate presso un ristorante, o dei regali fatti a qualcuno in occasione di una festività.
In merito alle dichiarazioni di successione, vengono semplificate le informazioni e la documentazione da allegare alla dichiarazione, ma viene istituito l’obbligo di inviarla telematicamente entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (quindi dalla data di morte del de cuius), con eccezione per i residenti all’estero. Quanto alla liquidazione dell’imposta, viene introdotto il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte (ipotecarie, catastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie).
Inoltre, per il calcolo della base imponibile su cui calcolare l’importo dell’imposta di successione, in considerazione della più recente giurisprudenza, il decreto legislativo andrà ad escludere il “donatum” dal “relictum”. Ciò significa che, mentre in passato, al momento dell’apertura della successione, i beni donati dal defunto venivano virtualmente riuniti a tutti gli altri perché considerati ancora parte del patrimonio ereditario, oggi questo “accorpamento virtuale” non verrà più operato ai fini del calcolo della base imponibile. Dunque, le imposte di successione verranno calcolate considerando solo i beni di proprietà del de cuius al momento dell’apertura della successione, non anche quelli da lui trasferiti mediante donazione prima della morte.
Il decreto interviene anche in relazione ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare, disciplinando il trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative in favore dei discendenti e del coniuge. In tali casi, l’operazione sarà esente da tassazione solo quando il coniuge o i discendenti assumono direttamente il controllo della società per effetto del trasferimento d’azienda.