Con Risposta a interpello n 23 del 14 gennaio 2022 le Entrate forniscono chiarimenti ad un condominio composto da più fabbricati che pone due quesiti su:
Il Condominio istante, formato da vari fabbricati indipendenti, vorrebbe effettuare degli interventi edilizi rientranti nell’ambito del cd. Superbonus.
Tali interventi saranno relativi alle parti comuni di ciascun fabbricato ed, eventualmente, alle unità immobiliari all’interno del singolo fabbricato, mentre non coinvolgeranno parti comuni a più fabbricati.
Il Condominio chiede se:
Con riferimento agli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici, con la Circolare n.30/E del 2020 è stato precisato che nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio di cui al comma 1, lett. a), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se tale intervento è realizzato solo su uno (o alcuni) degli edifici che compongono il condominio medesimo, a condizione, tuttavia, che – per l’edificio oggetto di intervento – siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico.
Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi A.P.E. convenzionali, ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi. Resta fermo che la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interventi ” trainati” sulle abitazioni, è riservata ai soli condomini dell’edificio oggetto dell’intervento trainante, nel rispetto delle condizioni previste per tali interventi.
In merito alle deliberazioni assembleari, il comma 9-bis del citato articolo 119 stabilisce che «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole».
Tanto premesso, la possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori non investe profili di natura fiscale riguardando, invece, aspetti di natura civilistica.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro dell’agevolazione siano validamente deliberati dall’assemblea condominiale, nel suo complesso ovvero, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi.