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Superbonus e Bonus 75% barriere architettoniche

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Approda in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 17/2024 di conversione senza modifiche del Decreto Legge n. 212/2024 che interviene sul superbonus e sul bonus barriere architettoniche
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2024 la Legge 22 febbraio 2024, n. 17 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
La struttura del Decreto coordinato
Con la conversione in legge vengono confermati integralmente i contenuti del provvedimento d’urgenza messo a punto dal Governo e composto da 4 articoli:
Art. 1 – Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia
Art. 2 – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
Art. 3 – Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
Art. 4 – Entrata in vigore.
Diversamente dal solito, infatti, Camera e Senato non hanno ritenuto di dover intervenire per modificare il testo predisposto dal Governo che rimane intatto dopo i consueti passaggi parlamentari per la conversione in legge.
Nessuna soluzione per i problemi generati dal blocco della cessione del credito ma solo alcune disposizioni che prevedono:
la tutela dei cessionari nel caso di interventi di superbonus non conclusi dopo il primo o il secondo SAL;
un contributo per i redditi bassi ancora da definire con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
una modifica del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) che estrnde divieto generale di fruizione indiretta dell’agevolazione, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;
l’obbligo di assicurazione per i contribuenti che usufruiscono del superbonus 110% per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
una revisione complessiva del bonus 75% previsto dall’art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per l’abbattimento delle barriere architettoniche e delle possibilità di utilizzarlo con le opzioni alternative.
Misura salva SAL
Entrando nel dettaglio, l’art. 1 del D.L. n. 212/2023 tutela i cessionari delle agevolazioni fiscali cedute a SAL. Con il comma 1, si dispone che i SAL da superbonus ceduti o scontati e relativi ad interventi per lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso. In questo caso si deroga al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla norma (doppio salto di prestazione energetica).
Contributo redditi bassi
Il successivo comma 2 prevede un contributo (che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi) di non specificata entità da riconoscere ai contribuenti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023.
Su questo contributo si dovrà attendere un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 28 febbraio 2024 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) che definirà criteri e modalità di erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Zone terremotate
L’art. 2, comma 1, del D.L. n. 212/2023 modifica la disciplina delle eccezioni prevista dal Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni). In particolare, dal 30 dicembre 2023 le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del Decreto Cessioni si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Tradotto: viene esteso il divieto generale di fruizione indiretta dell’agevolazione, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;
Contratto di assicurazione
Il comma 2 dell’art. 2 introduce l’obbligo di stipula di un contratto di assicurazione a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento (superbonus) per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023.
Bonus 75% barriere architettoniche
L’art. 3 del D.L. n. 212/2023 modifica copiosamente la disciplina delle detrazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del Decreto Rilancio.
Con questa modifica, già a partire dal 30 dicembre 2023, viene ristretto l’ambito oggettivo dell’agevolazione che potrà essere utilizzata solo per gli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Altre modifiche importanti riguardano:
il pagamento delle spese che dovrà essere effettuato mediante bonifico parlante;
il rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso alla detrazione che dovrà risultare da un’apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;
la disciplina delle opzioni alternative.
Con quest’ultimo punto viene disposta una nuova limitazione all’operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
In particolare, sconto e cessione rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi. Infine, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; ove non sia prevista, ove siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
In definitiva, con il D.L. n. 212/2023 viene previsto:
che le opzioni alternative sul bonus 75% possono essere utilizzate senza limitazioni solo fino al 31 dicembre 2023;
che le opzioni alternative sul bonus 75% possono essere utilizzate oltre il 31 dicembre 2023 (e fino al 31 dicembre 2024, visto che l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio ne consente l’utilizzo fino al 2024) solo da:
condomini, per quanto riguarda interventi su parti comuni di edifici a prevalenza residenziale;
persone fisiche, per interventi su unifamiliari o unità abitative all’interno di edifici plurifamiliari (con alcune specifiche condizioni).
Sulla falsa riga del Decreto Cessioni, sono fatti salvi (e quindi potranno utilizzare bonus e cessione nella versione antecedente al D.L. n. 212/2023) gli interventi per cui entro il 29 dicembre 2023:
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (ove necessario) prima del 29 dicembre 2023;
avviati oppure su cui ci sia un accordo tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato pagato un acconto (per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo).

di Gianluca Oreto – fonte: https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-bonus-75-barriere-architettoniche-gazzetta-ufficiale-legge-17-2024-32826