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Se ci si contagia sul lavoro l'azienda non è responsabile

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Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio da Covid-19 non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche. E’ quanto prevede la circolare Inail n.22 su ‘Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus’.

Nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche “si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33.”. 

“Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro – si legge ancora nella circolare – non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”.

“Non possono, perciò, confondersi – si legge nella circolare pubblicata dall’istituto – i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che e’ indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalita’, occorre anche quella dell’imputabilita’ quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.

Il riconoscimento cioé del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Cosi’ come neanche in sede civile l’ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che e’ sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo nella determinazione dell’evento”. 

Vedi: Se ci si contagia sul lavoro l'azienda non è responsabile
Fonte: economia agi


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