In dirittura d’arrivo il nuovo provvedimento d’urgenza del Governo che eliminerà definitivamente le opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio
Si dovrà ancora attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma è ormai chiaro che al Governo non ne stanno capendo più nulla e sperano di bloccare la continua avanzata del Superbonus agendo non alla fonte (ovvero la detrazione stessa) ma attraverso le sue modalità di utilizzo alternative (che in realtà erano ormai residuali).
Nuovo Decreto Superbonus: a cosa serve?
Tra le premesse della bozza di Decreto Legge in circolazione troviamo scritto:
visto il comunicato ISTAT del 1° marzo 2024 che ha rilevato come il consolidamento delle informazioni alla base della stima della spesa connessa al credito d’imposta Superbonus e bonus facciate abbia contribuito a determinare una revisione al rialzo del rapporto deficit/PIL per gli anni 2021 e 2022;
ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica;
ritenuta, in particolare, la necessità e l’urgenza di prevedere misure volte a rivedere la disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali;
ritenuta la necessità e l’urgenza di prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell’amministrazione finanziaria.
Non è chiaro, però, in che modo si ridurranno le emissioni di detrazioni relative al superbonus (che hanno proceduto spedite nonostante gli ultimi provvedimenti d’urgenza), in considerazione che le opzioni alternative erano ormai limitate a pochissime eccezioni.
Chi può utilizzare ancora le opzioni alternative
Secondo le intenzioni del Governo, le premesse del Decreto Legge starebbero alla base della scelta di eliminare definitivamente le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) sugli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme.
Ricordiamo che dopo:
il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38;
il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus) convertito senza modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2024, n.17;
le possibilità di utilizzare nel 2024 (ultimo anno) le opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio, erano limitate:
agli enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale);
agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche;
agli interventi che accedono al bonus 75% previsto dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio per l’abbattimento delle barriere architettoniche realizzati:
dai condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
dalle persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (requisito reddituale non richiesto se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
A partire dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto Legge (ovvero dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) nessuno potrà più utilizzare le opzioni alternative.
Dunque, secondo il Governo, l’andamento del Superbonus degli ultimi mesi sarebbe stato causato dalle onlus e dagli interventi nelle zone terremotate (sul bonus 75% barriere architettoniche non si conoscono dati certi).
Niente più remissione in bonis
Altra importante disposizione riguarda l’esclusione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024. In questo modo, chi non riuscirà a comunicare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione entro il 4 aprile 2024, non avrà più la possibilità di applicare sconto in fattura e cessione del credito.
In questo modo il Governo, entro il 4 aprile 2024, potrà acquisire il dato relativo all’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate.
di Gianluca Oreto – Fonte: https://www.lavoripubblici.it/news/sconto-fattura-cessione-credito-niente-eccezioni-barriere-architettoniche-onlus-zone-terremotate-33036