Per questi professionisti l’esonero ha ad oggetto i “contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi,” nella misura massima individuale di 3000 euro annui .
Hanno diritto in particolare i professionisti :
- con reddito professionale inferiore a 50 mila euro nel 2019 e
- che hanno subito un calo di fatturato superiore al 33% nel 2020 rispetto al 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’ attività.
La misura esatta dello sconto contributivo non è ancora nota. Sarà definita in dettaglio da un successivo decreto, sulla base delle domande ricevute e nel limite complessivo delle risorse disponibili. A questo fine gli enti comunicheranno mensilmente al Ministero dell’economia i dati sulle domande. L’agevolazione sarà quindi assicurata in misura proporzionale a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti.
Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l’elenco dei soggetti ai quali è stato concesso l’esonero all’Agenzia delle entrate, e all’ Istituto nazionale della previdenza sociale per un controllo incrociato dei dati forniti.
Le modalità per la domanda
- di avere avuto nel 2019 un reddito inferiore a 50mila euro
- di aver avuto un calo di fatturato non inferiore al 33% nel 2020 rispetto al periodo di imposta 2019
- di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di contratto di lavoro subordinato,con esclusion e del contratto di lavoro intermittente senza diritto all ‘indennità di disponibilità
- di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità
- di non aver fatto domanda per lo sgravio presso altri enti previdenziali
- di essere in regola con i versamenti della contribuzione previdenziale obbligatoria
Alla domanda andrà essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.
I dubbi e le criticità del decreto
Le casse previdenziali hanno evidenziato molte criticità nella stesura (forse affrettata dopo l’impegno preso dal Ministro la scorsa settimana)
- i contributi di competenza 2021 per molte Casse non vengono riscossi entro il 31 .12 2021 ma l’anno dopo
- c’è una discrepanza tra l’enunciazione in legge di bilancio che parla di “Reddito complessivo” su cui si calcolano i contributi mentre il decreto specifica “reddito professionale”
- la regolarita contributiva richiesta non è definibiile allo stesso modo per tutte le Casse previdenziali che hanno regolamenti autonomi
- il requisito dell’assenza di contratti di lavoro dipendente rischia di penalizzare in molti casi i professionisti piu giovani che proprio per lo scarso reddito professionale possono avere incarichi temporanei di docenza o di collaborazione (ma certamente non contratti a chiamata).
E’ previsto per lunedi un incontro dei rappresentanti delle Casse professionali per mettere a punto forse una richiesta comune di chiarimenti al ministero.