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Rottamazione quater 2023: il 30 giugno ultimo giorno. Proroga per alluvionati

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Rottamazione quater: adesioni entro il 30 giugno con proroga per gli alluvionati. Riepilogo di tutte le regole e delle proroghe

Il 30 giugno scade il termine per aderire alla Rottamazione quater delle cartelle.

Le domande per aderire alla Definizione agevolata devono essere presentate esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione

La scadenza non riguarda le zone colpite dal maltempo a maggio dove l’adesione è posticipata al 30 settembre 2023, come previsto dal decreto Alluvione (DL n. 61/2023).

Leggi anche: Decreto Alluvione Emilia: tutti gli aiuti alle imprese in vigore dal 2 giugno

Il provvedimento ha infatti stabilito una proroga di tre mesi dei termini riferiti alla Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quater”) per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravi eventi alluvionali.

Ricordiamo che l’adesione alla “Rottamazione-quater” dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

L’agenzia delle Riscossione in un comunicato stampa ha ricordato che per la presentazione delle domande di adesione è sempre consigliabile attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni.

Rottamazione quater: proroga per gli alluvionati

Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, indicati nell’Allegato 1 del decreto Alluvione, i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi.

Conseguentemente la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023 mentre l’invio della Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della “rottamazione” sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2023.

Slittano di tre mesi anche le scadenze delle rate per il relativo pagamento.

Oltre al differimento dei termini della Definizione agevolata, il decreto Alluvione prevede altre misure in materia di riscossione.

In particolare, per i soggetti interessati dal provvedimento sono sospese fino al prossimo 31 agosto le attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione.

Restano sospesi anche i termini dei versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.

Sono inoltre sospesi i pagamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio 2023 oppure riferite alle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”).

I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.

In data 5 giugno, la Riscossione ha anche provveduto ad aggiornare il pdf delle faq sulla Rottamazione quater.

Rottamazione quater 2023: il nuovo calendario

Con il decreto n 51/2023 si prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 30.06.2022 possa essere effettuato in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023 ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente:

il 31 ottobre (invece che il 31 luglio),

e il 30 novembre 2023

e le restanti, di pari ammontare con scadenza  il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

La manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data.

La comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno. Si pospone al 31 ottobre 2023, dal 31 luglio, la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

Proroga di 3 mesi per alluvionati Emilia, Toscana e Marche

Per i soggetti residenti o con sede legale e/o operativa nei comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dalle alluvioni di maggio si legga l’articolo “Rottamazione quater: le scadenze prorogate per i soggetti dei Comuni alluvionati”.

Rottamazione quater 2023: che cos’è

I contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 (termine prorogato al 30 settembre) la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

L’Agenzia ricorda inoltre che la domanda di Definizione agevolata può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).

All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con la funzionalità che consente di selezionare direttamente dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.

Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere ”rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata: Accedi qui e presenta la domanda di adesione.

Per le risposte ai dubbi frequenti leggi: Rottamazione quater 2023: nuove FAQ al 5 giugno.

Rottamazione quater 2023: tutte le regole

La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative.

Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.

Rottamazione quater 2023: come presentare la domanda

I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet della Riscossione, clicca qui,  senza la necessità di inserire credenziali di accesso.

Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.

È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.

È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata.

Rottamazione quater 2023: la conferma della domanda

Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore.

Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.

A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023 (termine prorogato al 30 giugno) , anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

 

 

FONTE: fiscoetasse.com/