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Record di risarcimenti per i risparmiatori: la relazione dell’ACF

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L’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) – da non confondere con l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – è un organismo istituito nel 2016 per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori e intermediari finanziari. Prima di iniziare un procedimento giudiziario, le parti devono rivolgersi all’ACF, in quanto tale passaggio è una condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria. Recentemente, sul sito dell’Arbitro è stata resa nota la relazione annuale (testo in calce) da cui sono emersi dati confortanti in merito alla funzionalità di tale meccanismo stragiudiziale. Nel corso del 2021, l’importo dei risarcimenti riconosciuti globalmente ai risparmiatori è il più alto rispetto agli anni precedenti. Il risultato è vieppiù degno di rilievo se si considera che, nella quasi totalità dei casi, gli intermediari chiudono il contenzioso nei termini indicati dall’organismo (si parla di una percentuale del 96,1%).

Gli elementi che giocano a favore dell’ACF sono indubbiamente la velocità della procedura e la gratuità. Invece, non pare determinante la non obbligatorietà dell’assistenza di un legale, infatti, nel 2021, ben l’83% dei risparmiatori si è avvalso dell’ausilio di un avvocato e, nello stesso anno, la percentuale di accoglimento dei ricorsi è stata in media del 69%. Nonostante il patrocinio del legale non sia necessario, nella maggioranza dei casi i risparmiatori si rivolgono ad un avvocato e solo in minima parte alle associazioni dei consumatori. Questo dato dimostra come i piccoli investitori (i cosiddetti “investitori retail”) abbiano difficoltà a patrocinare la propria causa e, in ragione di ciò, ricorrano alle competenze di un professionista forense.

Sommario

  1. Cos’è l’ACF
  2. Differenza tra ACF e ABF: cenni
  3. Chi si rivolge all’ACF
  4. Qual è l’ambito operativo
  5. I vantaggi del ricorso all’ACF
  6. La relazione annuale
  7. Record di risarcimenti e assistenza dell’avvocato: i dati

1. Cos’è l’ACF

ACF è l’acronimo di Arbitro per le Controversie Finanziarie. Si tratta di un organismo di recente formazione, istituito dalla Consob (delibera n. 19602/2016 poi modificata con delibera n. 21867/2021) e rientra tra i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare, nell’ipotesi di una lite tra un risparmiatore e un intermediario, il ricorso all’ACF integra una condizione di procedibilità per avviare il successivo procedimento giudiziario.

L’Arbitro è composto da un “organo decidente” o “collegio” vale a dire l’organo che decide in merito alle controversie sottoposte all’ACF (art. 2 lett. e) Reg. ACF) e da una “segreteria tecnica”, ossia l’unità organizzativa della Consob che svolge l’attività di supporto dell’Arbitro (art. 2 lett. f) Reg. ACF).

2. Differenza tra ACF e ABF: cenni

Come abbiamo visto, l’ACF è l’Arbitro delle Controversie Finanziarie ed è stato istituito dalla Consob, mentre l’ABF è l’Arbitro Bancario Finanziario ed è stato istituito dalla Banca d’Italia (ex art. 128 bis TUF). Ambedue sono organismi deputati alla risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e gli intermediari e il ricorso rappresenta una condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria. In particolare, in materia di mediazione, l’art. 5 c. 1 bis d. lgs. 28/2010 dispone che chi intenda agire in giudizio nelle materie elencate dalla norma debba preliminarmente esperire il procedimento di mediazione ovvero i procedimenti previsti dal d.lgs. 179/2007 (e dai rispettivi regolamenti di attuazione) ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128 bis TUF.
La differenzaprecipuatra i due organismi riguarda l’ambito applicativo, infatti, il risparmiatore si rivolge:

  • all’ACF, in caso di servizi o attività con finalità di investimento, come la negoziazione o il collocamento di titoli, la consulenza in materia di investimenti, la gestione di patrimoni e così via;
  • all’ABF, in caso di prestazione di operazioni e servizi bancari e finanziari, a titolo di esempio, per i conti correnti, le carte di credito o il bancomat, i mutui, le segnalazioni alla Centrale dei Rischi et cetera.

Sotto il profilo procedurale, le somiglianze sono varie. Ad esempio, le decisioni dei due enti non sono vincolanti, pertanto, sia il cliente che l’intermediario hanno facoltà di ricorrere al giudice. Per entrambi gli organismi, la procedura è semplice, poco costosa e non necessita dell’assistenza di un difensore. Inoltre, prima di depositare il ricorso, è necessario aver presentato un reclamo all’intermediario e non devono essere pendenti altri procedimenti giudiziali e stragiudiziali.

3. Chi si rivolge all’ACF

Secondo il Regolamento (delibera n. 19602/2016 come modificata da delibera n. 21867/2021) possono rivolgersi all’ACF gli “investitori retail” ossia i risparmiatori che non godono di particolari cognizioni, invece possedute dagli investitori qualificati o professionali.

Gli intermediari sono i soggetti presso i quali i risparmiatori effettuano i loro investimenti e sono così definiti nel Regolamento dell’ACF:

  • soggetti abilitati secondo quanto disposto dal Testo unico finanziario (art. 1 c. 1 lett. r), anche con riguardo all’attività svolta per loro conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ex art. 31 del TUF);
  • la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – anche con riguardo all’attività svolta per suo conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;
  • consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria (ex artt. 18 bis e 18 ter TUF);
  • i gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali (ex art. 50 quinquies TUF);
  • i soggetti abilitati alla
    • dei danni non superiori a 500 mila euro,
    • in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza da parte degli intermediari nella prestazione di servizi di investimento o nel servizio di gestione collettiva del risparmio;
    • in relazione alla violazione degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, in materia di documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

    Sono esclusi dalle competenze dell’Arbitro i danni che:

    • non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra elencati,
    • non hanno natura patrimoniale.

    L’Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale (art. 4 c. 1 bis Reg. – comma inserito dalla delibera 21867/2021).

    Inoltre, a partire dal 1° ottobre 2021 (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento) l’attività dell’Arbitro è limitata alle controversie relative a fatti accaduti nei dieci anni precedenti alla presentazione del ricorso. Infine, è necessario che sui fatti oggetto di ricorso non siano in corso altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

    5. I vantaggi del ricorso all’ACF

    I vantaggi per il risparmiatore consistono nel fatto che la procedura presso l’ACF:

    • non prevede costi,
    • ha tempi brevi,
    • non è necessaria l’assistenza di un avvocato,
    • si svolge tramite il portale web,
    • mediante moduli standardizzati,
    • dopo la decisione, resta comunque possibile adire l’autorità giudiziaria.

    Il risparmiatore può presentare personalmente il ricorso oppure tramite un’associazione di categoria o a mezzo di un legale. L’attività è agevolata dalla presenza di moduli standard che vanno utilizzati a pena di irricevibilità del ricorso (previsione introdotta a decorrere dal 1° ottobre 2021, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento). Inoltre, l’accesso al procedimento è gratuito per il risparmiatore (art. 18 Reg. cit.) e si svolge tramite il portale web dell’Arbitro.

    Una condizione di ricevibilità del ricorso consiste nel fatto che sia stato preventivamente presentato un reclamo all’intermediario (art. 10 c. 2 lett. b) Reg. cit.) e ad esso sia stata fornita espressa risposta oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni. Il ricorso deve essere proposto entro 1 anno dalla presentazione del reclamo (art. 10 c. 3 Reg. cit.).

    In merito alle tempistiche, si riassume in estrema sintesi e senza pretesa di completezza l’iter da seguire:

    • entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso, la segreteria tecnica, valutata la ricevibilità e la ammissibilità dello stesso, lo trasmette all’intermediario,
    • eventualmente, la segreteria tecnica invita il ricorrente, entro un termine non superiore a 10 giorni, a fornire integrazioni o chiarimenti,
    • nei 30 giorni successivi alla ricezione del ricorso, l’intermediario trasmette all’Arbitro le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso,
    • entro 15 giorni dal ricevimento delle deduzioni avverse, il ricorrente può presentare in risposta le proprie deduzioni integrative,
    • a questo punto, la segreteria tecnica, espletati gli adempimenti preliminari, cura la formazione del fascicolo.

    L’esito della controversia è comunicato alle parti nel termine di 90 giorni dal completamento del fascicolo (art. 14 Reg. cit.).

    6. La relazione annuale

    È stata resa nota la relazione annuale relativa all’operato dell’Arbitro per le Controversie finanziarie. Secondo il comunicato stampa, consultabile sul sito ufficiale dell’organismo, nel corso del 2021, l’ACF ha riconosciuto ai risparmiatori un totale di risarcimenti pari a 39,2 milioni di euro. In un lustro, ossia dal 2017 al 2021, «sono rientrati nelle tasche dei risparmiatori 120 milioni di euro con una percentuale di accoglimento dei ricorsi attestatasi in media al 67% (69% nel 2021)». Nello stesso periodo, l’Arbitro ha ricevuto circa 8.600 ricorsi e ha concluso pressappoco 7.300 procedimenti. La maggior parte dei contenziosi sorgono a causa di un’informazione inadeguata sulle condizioni e sulle caratteristiche dei prodotti offerti. Le controversie sottoposte all’ACF riguardano principalmente il fatto che l’intermediario non offra all’investitore le conoscenze necessarie per consentirgli di operare una scelta consapevole. Tale condotta emerge:

    • nella redazione del questionario di profilatura (il cosiddetto MiFID II);
    • nell’informativa precontrattuale;
    • nella modulistica connessa all’investimento;
    • nella valutazione di adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo del cliente.

    Come si evince dalla nota illustrativa del Presidente dell’Arbitro, l’organismo è nato come un “essere digitale”, per questa ragione, le restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica non hanno avuto incidenza sulla sua attività. I ricorsi sono pervenuti da tutta Italia ma il primato spetta alla Puglia. Un altro elemento rilevante che viene evidenziato dalla relazione riguarda l’età media dei risparmiatori che si rivolgono all’ACF: sono ultrasessantacinquenni per il 45%, mentre la percentuale per la fascia d’età compresa tra i 55 e i 64 anni sale al 70%. Praticamente marginale è la percentuale dei risparmiatori al di sotto dei 40 anni. In base a questi dati, la ricchezza pare concentrata nella popolazione più âgée a riprova della difficoltà per i giovani di accantonare risorse finanziarie.

    7. Record di risarcimenti e assistenza dell’avvocato: i dati

    L’Arbitro è uno strumento diretto a risolvere la “microconflittualità”, con risarcimenti che in media ammontano sui 35 mila euro, in relazione a controversie che, senza il ricorso a tale organismo, finirebbero in tribunale. Per tale ragione, appare emblematico che, nel corso dei cinque anni di attività dell’ACF, oltre il 70% dei ricorrenti abbia scelto l’assistenza di un legale. La relazione annuale mette in luce un elemento significativo: nel corso del 2021, ben l’83% dei risparmiatori si è avvalso di un avvocato e, nello stesso anno, la percentuale di accoglimento dei ricorsi è stata in media del 69%. Infatti, nonostante il patrocinio del legale non sia necessario, nella maggioranza dei casi i risparmiatori si rivolgono ad un legale e solo in minima parte alle associazioni dei consumatori.

    Questo dato dimostra come i piccoli investitori (i cosiddetti “investitori retail”) abbiano difficoltà a patrocinare la propria causa e, in ragione di ciò, ricorrano alle competenze di un professionista forense.

    ACF, RELAZIONE ANNUALE 2021>> SCARICA IL PDF