L’articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni. La disposizione traccia un graduale percorso, segnato dall’emanazione di una serie di decreti ministeriali, al fine di consentire di localizzare presso le suddette infrastrutture digitali, l’archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni mediante tali infrastrutture.
cybersicurezza
L’articolo 2-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, reca numerosi interventi normativi volti ad implementare il contrasto alla criminalità informatica e ad aumentare la cybersicurezza. Sono integrati i compiti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevendo, da un lato, l’obbligo per l’Agenzia di trasmettere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati e le informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni e dei poteri sui reati informatici, nonché un obbligo di collaborazione con l’Agenzia dei soggetti pubblici o privati che hanno subìto incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici (commi 1 e 2). Inoltre, vengono estesi i poteri e le prerogative conferiti al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche ai procedimenti riguardanti taluni gravi delitti di criminalità informatica (commi 3, 4, lettere b) e c), 5 e 6).
reati in materia ambientale
Di interesse sono poi anche le disposizioni del Capo IV (articoli 6-6-ter) il quale introduce disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche.
Nello specifico, l’articolo 6 apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all’articolo 423-bis del codice penale, aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa e prevedendo un’aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto.
In seguito ad una modifica introdotta nel corso dell’esame per la conversione in legge è stata prevista quale pena accessoria alla condanna per il reato di incendio boschivo anche l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di 5 anni.
L’articolo 6-bis, inserito durante l’esame parlamentare, introduce una sanzione penale per chi abbatte, cattura o detiene orsi bruni marsicani. L’articolo 6-ter reca modifiche: al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell’ambiente), al fine di trasformare in reati contravvenzionali taluni illeciti amministrativi in materia di rifiuti; al decreto legislativo n. 231 del 2001, al fine di estendere i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ai delitti di turbata libertà degli incanti e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; al codice penale, al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l’ambiente.
La novità è prevista in particolare dall’articolo 6-ter della legge 137/2023 di conversione del Dl 105/2023 che, è in vigore dal 10 ottobre 2023.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105
Testo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 186 del 10 agosto 2023), coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 15), recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche’ in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.». (23A05601) (GU Serie Generale n.236 del 09-10-2023)
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