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Ponte Stretto: audizione in commissione, “Scempio giuridico”

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“Le disposizioni contenute nell’Art. 2 del DL 89/24 sono l’ennesima ingiustificata forzatura procedurale che, con l’obiettivo di accelerare la realizzazione di un progetto fragile sotto il profilo amministrativo, tecnico, economico, sociale, si pone in palese contrasto con le regole e le norme (sia nazionali che europee) cui obbligatoriamente e necessariamente soggiacciono tutti i lavori (pubblici, ma anche privati) nel nostro Paese”. Così Guido Signorino, in rappresentanza dell’Associazione Invece del ponte, nel corso dell’audizione presso l’VIII Commissione della Camera. “Tutto il procedimento finora posto in essere risponde – ha aggiunto – all’unico obiettivo di superare obblighi, vincoli, normative precedenti con lo scopo di ottenere senza adeguate e necessarie tutele l’approvazione dei progetti (definitivo ed esecutivo) per consentire di fatto l’avvio dei lavori anche prima che siano stati adeguatamente affrontati e risolti delicati aspetti tecnici e che si siano pertanto definiti in maniera sufficientemente stabile i perimetri finanziari, con relativa integrale copertura dell’opera. Le novità sono utili per creare confusione, favorendo ulteriormente il contraente privato”. Le stesse, infatti, “incrementano il rischio di un’approvazione frettolosa e impropria del progetto definitivo, dell’avvio intempestivo di lavori ‘preliminari’, per arrivare poi allo stop del progetto ma con la maturazione di penali a vantaggio del General Contractor anche nel caso in cui approfondimenti di studi, indagini e prove preliminari, impropriamente rinviate e condotte nella fase esecutiva, dovessero condurre all’abbandono del progetto per problemi di costruibilità o di economia”. Oltre a ciò, la norma risulterebbe anche “illogica nel contenuto, prevedendo l’introduzione dell’approvazione del progetto esecutivo ‘per fasi costruttive'”. Per un’opera come il ponte sullo Stretto “è impossibile procedere per approvazioni successive di parti distinte del ponte. Requisizione di case e terreni, scavi, devastazione di un Luogo unico come l’area dello Stretto, non servirebbero a nulla se non si riuscisse a costruire l’intera opera. Non si può quindi stralciare una ‘fase’ e considerarla autonoma e ‘autosufficiente’, si tratterebbe di una mostruosità, non possiamo assistere a forzature e tentativi di varcare i limiti della normativa ordinaria o europea, non è possibile restare a guardare questo ulteriore scempio giuridico”. (AGI)