L’assegno pensionistico con quota 100, quota 102 e altre forme anticipate flessibili è incompatibile con i redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia”. E in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’Inps è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente. Lo chiarisce una nota dell’Istituto in cui si sottolinea che l’unica eccezione è prevista per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui. L’Inps, tra l’altro, si legge ancora nel comunicato, provvede a informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Infatti, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’Inps eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.
L’Inps, attraverso proprie circolari, ha anche chiarito che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. (AGI)
MAU