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PA – cittadini, si cambia: solo autocertificazione

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Dal 1° gennaio 2012 la Pubblica Amministrazione e i gestori dei servizi non possono né chiedere né accettare certificati da un privato. E’ quanto contenuto  nella legge 183/2011 che da un’accelerata all’autocertificazione prevedendo che i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni riguardanti stati e qualità di un privato, come residenza, situazione penale ecc., sono validi e utilizzabili dal privato solo nei rapporti con un altro privato.  Per conoscere stati e qualità di un privato, invece, le Pubbliche amministrazioni e i gestori possono: ottenere i dati direttamente dagli enti che li possiedono oppure richiedere al privato una autocertificazione, in seguito visionata dai funzionari pubblici per evitare una dichiarazione infedele.

L’autocertificazione è  una dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.  L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.

Per l’autocertificazione si può utilizzare il “modello autocertificazione” (allegato in fondo alla pagina): occorre compilarlo con i tuoi dati personali e barrare la casella che interessa. Per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, invece, si può utilizzare il “modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (allegato in fondo alla pagina): la dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.

cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:

– sono legalmente residenti in Italia

– la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.

fonte: helpconsumatori.it


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