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Non basta la pubblicazione sulla G.U. a provare la cessione del credito

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autore: Emanuele Argento

fonte: Contenzioso-bancario.it

Procedure Obbligazioni e contratti Banche

Contratto Cessione del credito Conto corrente bancario Conto corrente Atto di precetto Contratti bancari Esecuzione forzata Pagamento
 Il Tribunale di L’Aquila, nel decidere su un’opposizione ad atto di precetto, in materia di conto corrente bancario e finanziamento – ritenuti sussistenti i “gravi motivi” per il pericolo che l’esecuzione forzata possa danneggiare in modo grave il debitore – ha sospeso l’efficacia esecutiva del precetto stesso, accogliendo le motivazioni addotte dall’opponente sulla mancanza di prova in merito alla titolarità del credito della società opposta e sull’erroneità del precetto riguardo al calcolo della liquidazione dei compensi professionali del difensore, ai sensi del D.M. 55/2014.

In particolare, in merito alla carenza probatoria, la società opposta, cessionaria del credito sulla base di una più complessa operazione di cartolarizzazione dei crediti, si è limitata a depositare l’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, senza produrre alcun contratto di cessione dei crediti, atto invece necessario per consentire al debitore di verificare, prima di procedere al pagamento, la sussistenza e validità della cessione stessa.

Giurisprudenza

Contratti bancari – Rapporto di conto corrente e finanziamento – Opposizione all’atto di precetto – Società cessionaria – Carenza di prova sulla titolarità del credito – Conseguenze

Tribunale di L’Aquila – Ordinanza del 17 agosto 2023 (Ud. 17 agosto 2023)

Tribunale di L’Aquila – Ordinanza dell’8 agosto 2023 (Ud. 7 agosto 2023)