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Partono i pignoramenti in tutta Europa. Avvocati autorizzati a scovare i risparmi.

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Il creditore può bloccare i conti bancari del debitore in tutta l’Unione europea. Per scovare i risparmi, si può chiedere al presidente del tribunale di autorizzare ricerche presso l’anagrafe dei conti. E una volta rintracciato il conto, questo può essere sequestrato con le modalità del pignoramento dei crediti. Questo, in sintesi, il contenuto dello schema di decreto legislativo, all’esame del consiglio dei ministri della prossima settimana, che dà a cittadini e imprese qualche speranza in più, poiché allarga a tutta l’Unione Europea l’ambito in cui si possono cercare i fondi dei debitori (si veda ItaliaOggi del 25 luglio scorso). Lo schema di decreto legislativo adegua l’ordinamento italiano al regolamento (Ue) n. 655/2014, che ha istituito una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (siglato Oesc) al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Al regolamento 655/2014 è seguito, in sede europea, il regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1823, al quale è allegata la modulistica utilizzabile dagli interessati. Ora l’Italia, con il decreto legislativo in commento, ha fissato le norme processuali di raccordo. Lo scopo del regolamento europeo è semplificare il recupero dei crediti tra stati membri in materia civile e commerciale. Lo strumento è rappresentato dal congelamento (con un provvedimento del tribunale di uno stato membro) dei fondi detenuti nel conto bancario di un debitore in un altro stato membro. La possibilità di aggredire i conti bancari oltre frontiera (nella Ue) è appannaggio di cittadini e le aziende ed è una alternativa ai procedimenti nazionali, ma non in sostituzione ad essi. La procedura si applica ai crediti transfrontalieri in materia civile e commerciale e cioè quando il conto bancario, è detenuto in uno stato diverso da quello in cui il creditore è domiciliato o in cui sussiste la giurisdizione del giudice adito. Sono escluse alcune materie, tra cui: crediti fiscali, doganali o amministrativi; diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi, testamenti e successioni; crediti nei confronti di procedure fallimentari o simili. Sono escluse inoltre alcune categorie di conti bancari specificatamente protetti. La procedura ha il suo fulcro in un’ordinanza di sequestro conservativo, per ottenere la quale il creditore deve dimostrare che sussiste un rischio concreto. Il regolamento ha predisposto un modulo specifico per la presentazione della richiesta di ordinanza di sequestro conservativo, accompagnato da tutta la documentazione giustificativa. Per garantire l’effetto sorpresa dell’ordinanza di sequestro conservativo e assicurare che questa sia uno strumento utile, il debitore non ne viene informato prima della sua emissione. Inoltre, il creditore che non dispone delle informazioni sul conto bancario del debitore può, in determinate condizioni, richiedere all’autorità giudiziaria di ottenere le informazioni sul conto dalle autorità preposte nello stato membro dell’esecuzione. È questo una delle fasi, che viene meglio precisata dal decreto legislativo in esame. L’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno stato membro è riconosciuta ed è esecutiva negli altri stati membri senza bisogno di una procedura speciale o di una dichiarazione di esecutività. Il regolamento prevede che la banca abbia l’obbligo di dichiarare, per mezzo di un apposito modulo, se l’ordinanza abbia portato al sequestro conservativo di somme appartenenti al debitore. Gli importi necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia non sono sequestrabili. Nel regolamento di esecuzione (Ue) 2016/1823 sono previsti nove moduli specifici per l’ordinanza di sequestro conservativo. Le norme, sia europee sia italiane, prevedono salvaguardie per il debitore, tra cui i ricorsi giurisdizionali contro il blocco dei conti e le cauzioni, a carico del creditore, per assicurare al debitore il risarcimento di eventuali danni provocati dall’ordinanza di sequestro. Il dlgs dettaglia la misura del contributo unificato dovuto nelle varie fasi di esecuzione dell’Oesc.

Fonte: Italiaoggi.it


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