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Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, le spese di assicurazione rientrano nel calcolo del TEG?

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Il motivo fondamentale formulato nell’ambito del giudizio ha richiesto di confermare o meno se, nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, le spese di assicurazione rientrino nel calcolo del TEG da confrontare al tasso soglia vigente all’epoca di stipulazione del contratto.

Il filone giurisprudenziale di legittimità è stato sempre orientato nel ritenere rilevanti, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria del contratto di finanziamento, in casi del tutto analoghi a quello di specie, “anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, cod. pen., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito”, circostanza che la Suprema Corte ha affermato potersi presuntivamente ricavare dalla “contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”.

Il tribunale di Brescia ha ritenuto opportuno verificare, a mezzo di c.t.u., l’incidenza sul T.E.G.M. e, dunque, sul tasso soglia, del costo medio delle polizze assicurative obbligatorie ex lege nel periodo di osservazione rilevante, in modo da poter operare un confronto il più possibile omogeneo tra tale ultimo parametro e il tasso effettivo globale contrattuale comprensivo degli oneri assicurativi, in coerenza tanto con l’art. 644, comma 4, c.p. quanto con l’art. 2 della l. n. 108/1996.

Tale integrazione istruttoria è stata ispirata dalla necessità di tener conto del principio, espresso in diverse pronunce dalla Corte di Cassazione, inerente la necessità di simmetria e omogeneità tra i criteri di determinazione del T.E.G. praticato al rapporto e del T.E.G.M. rilevante ai fini della definizione del tasso soglia, cui confrontare il tasso applicato in concreto.

Il percorso ermeneutico del giudice di primo grado ha portato all’assunto in base al quale ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria del contratto di finanziamento, rilevano anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4 c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, circostanza che può presuntivamente ricavarsi dalla contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.

Giurisprudenza

Usura – Mutuo – Spese di assicurazione – Concessione del credito – T.E.G. – T.E.G.M.

Tribunale di Brescia, sezione V, 22 marzo 2023, n. 647

Nota a sentenza

Nota a Tribunale di Brescia, sezione V, 22 marzo 2023, n. 647

Fonte: contenzioso bancario