fonte: Contenzioso-bancario.it
Tale principio, più volte ribadito, anche in riferimento al c.d. “bene emissione”, cioè alle assicurazioni fornite, come nella specie, in ordine alla genuinità ed alla regolare emissione di un assegno circolare poi risultato contraffatto, non è stato correttamente applicato dalla sentenza impugnata, la quale, nell’escludere la responsabilità della Banca negoziatrice degli assegni circolari posti all’incasso dalle società attrici, ha reputato sufficiente, ai fini dell’adempimento del predetto obbligo di diligenza, la fedele trasmissione alle clienti delle informazioni acquisite presso la Banca emittente, a mezzo della linea telefonica appositamente resa disponibile da quest’ultima, ritenendo non imputabile alla convenuta la falsità delle medesime informazioni, in quanto riconducibile alla fraudolenta deviazione della linea telefonica da parte di terzi, senza verificare la correttezza del comportamento tenuto dalla Banca in relazione alle circostanze di fatto concretamente emerse dall’istruttoria espletata.
Giurisprudenza
Banca – Responsabilità – Assegno bancario emesso in assenza di provvista – Benefondi – Obbligo di diligenza
Cassazione civile, sezione I, 12 giugno 2023, n. 16555
Nota a sentenza
Nota a Cassazione civile, sezione I, 12 giugno 2023, n. 16555