Si prevede l’istituzione “presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, al fine di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e contrastare il fenomeno dell’istituzionalizzazione impropria, in attuazione del superiore interesse del minore. In tale registro saranno inseriti, su base provinciale, il numero dei minori collocati in ciascuna struttura nonché il numero delle famiglie, delle comunità e degli istituti che sono disponibili all’affidamento dei minori”. E’ quanto si legge nella bozza del ddl visionato dall’Agi riguardante le disposizioni in materia di tutela dei diritti in affidamento che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri di lunedì.
Viene specificato nella bozza che “il Dipartimento acquisisce periodicamente dalle regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni necessarie all’esercizio delle funzioni attribuitegli”. “Qualora il minore venga allontanato dalla famiglia di origine, lo Stato – si legge nella relazione illustrativa del provvedimento – è chiamato a esercitare una costante attività di vigilanza, predisponendo ogni misura volta a scongiurare il pericolo che la situazione di ‘istituzionalizzazione’ si protragga per tempi irragionevoli, con grave pregiudizio per lo stesso minore”.
“A tale scopo, la disposizione introdotta prevede l’istituzione del “registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati o presso famiglie affidatarie”, si ribadisce.
L’istituzione, presso ciascun Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario, di un apposito registro dei minori collocati in comunità prevista dal presente disegno di legge ha una finalità diversa rispetto alla mera redazione e trasmissione delle relazioni semestrali, in quanto – si sottolinea – è volta a consentire un monitoraggio più efficace dei procedimenti che vedono coinvolti i minori allontanati dalla famiglia, con indicazione specifica della data e degli estremi del provvedimento di collocamento in una comunità o di affidamento a una famiglia”. Si stabilisce inoltre che al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, sono comunicati dai tribunali per i minorenni e dai tribunali ordinari, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta o dall’adozione del provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria, i soli dati numerici delle richieste e dei provvedimenti di allontanamento di un minore dai genitori o dal genitore convivente o da altro parente entro il quarto grado che se ne prende cura”.
“L’articolo 2 prevede, al comma 1, l’istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici o privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, chiamato a svolgere un importante ruolo di controllo e di promozione in materia di comunità di tipo familiare e di famiglie affidatarie”, si legge ancora. (AGI)