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Migranti: ok Consiglio a nuove norme soggiorno lunga durata

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Gli Stati membri dell’Ue hanno concordato il loro mandato negoziale per l’aggiornamento della direttiva dell’Ue sui soggiornanti di lungo periodo. La direttiva – del 2003 – stabilisce le condizioni alle quali i cittadini di Paesi terzi possono acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell’Ue.
Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dell’Ue, i cittadini di Paesi terzi devono soggiornare legalmente e ininterrottamente in uno Stato membro per almeno cinque anni. Lo status dell’Ue coesiste con i regimi nazionali per soggiornanti di lungo periodo.
Conformemente alla posizione del Consiglio, i cittadini di Paesi terzi possono cumulare periodi di soggiorno fino a due anni in altri Stati membri al fine di soddisfare i requisiti del periodo di soggiorno di cinque anni. Tuttavia, nel caso in cui un richiedente abbia soggiornato in un altro Stato membro, il Consiglio ha deciso di accettare solo determinati tipi di permessi di soggiorno legali, come quelli concessi ai titolari di Carte blu Ue o permessi di soggiorno rilasciati ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.
Si applicheranno alcune condizioni affinché i richiedenti possano acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo. Ad esempio, i richiedenti di Paesi terzi devono dimostrare di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari nonché di un’assicurazione malattia. Gli Stati membri possono inoltre esigere che i cittadini di Paesi terzi soddisfino condizioni di integrazione. Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente. Tuttavia, può essere revocato in alcuni casi, ad esempio nei casi in cui per un certo periodo di tempo una persona non abbia avuto la sua residenza principale nell’Ue.
A differenza dei regimi di soggiorno nazionali, lo status di soggiornante di lungo periodo dell’Ue offre ai titolari dello status la possibilità di trasferirsi e soggiornare in altri paesi dell’Ue, ad esempio per motivi di lavoro o di studio. Il diritto alla mobilità all’interno dell’Ue non è acquisito in modo automatico ma è soggetto a una serie di condizioni: gli Stati membri possono valutare la situazione dei loro mercati del lavoro nazionali nel caso in cui soggiornanti di lungo periodo dell’Ue si trasferiscano nel loro paese da un altro Stato membro per motivi di lavoro.
I soggiornanti di lungo periodo dell’Ue godono dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda, ad esempio, l’accesso al lavoro dipendente e autonomo, l’istruzione e la formazione professionale e le agevolazioni fiscali. Sono previste una serie di condizioni, come l’obbligo che i titolari di un permesso di soggiorno vivano nel territorio dello Stato membro interessato. (AGI)
BRA