Il giudice ordinario non può annullare il decreto ministeriale che impone un regime differenziato per le domande di asilo da Paesi sicuri ma di fronte a un ricorso “può valutare la sussistenza dei presupposti di legittimità” per la designazione dei Paesi sicuri ed eventualmente “disapplicarla”: lo ha stabilito la prima sezione della Corte di Cassazione nella sentenza con cui ha risposto al rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma nel luglio scorso. La sentenza non si riferisce al Dl Paesi sicuri dell’ottobre scorso, attualmente in vigore, ma allo stato normativo antecedente.
La Suprema Corte ha ribadito che il giudice ordinario che esamina un ricorso è “il garante dei diritti fondamentali del richiedente asilo” ma spetta “al circuito democratico della rappresentanza popolare la scelta politica di prevedere, in conformità della disciplina europea, un regime differenziato di esame delle domande di asilo per gli stranieri che provengono da Paesi di origine designati come sicuri”. “Il giudice ordinario, quindi, non può sostituirsi al Ministro degli Affari Esteri” e “non può neppure annullare con effetti ‘erga omnes’ il decreto ministeriale”.
Il giudice, si spiega in una nota, “può tuttavia valutare la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei Paesi sicuri”. Questo “allorché la designazione operata dall’autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale”.
Il giudice inoltre “conserva l’istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l’insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova”. “In quest’ultimo caso, pertanto, la valutazione governativa circa la natura sicura del Paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale”, conclude la Cassazione. (AGI)