Obiettiva e funzionale diversità tra il giudizio reso nello scrutinio preliminare all’esame di stato rispetto alla valutazione della prova: il primo accede al percorso dell’alunno in vista dell’esame, attribuendo un peso specifico alla sua carriera, la seconda afferisce a un momento circoscritto di tale iter, e resta vincolata a quanto il candidato, a prescindere dalla preparazione in passato acquisita, dimostri di conoscere in relazione alla specifica prova cui è sottoposto all’esame, quando entra in gioco anche la capacità di gestione della prova sotto il profilo dell’emotività e della maturità.
Lo ha chiarito il collegio della III Sezione Bis del Tar Lazio nella sentenza n. 15206del 13 ottobre 2023.
Il voto finale di 80/100
Una ragazza, che aveva superato l’esame di Stato, ha impugnato gli atti con cui, in esito alle prove scritte e alla prova orale, le era stata attribuita la votazione finale di 80/100, in quanto ritenuta inadeguata rispetto al proprio merito e non rispondente al percorso di studi compiuto.
Le lamentele sulla non corrispondenza tra voto finale e media dei 5 anni
A sostegno del ricorso, la ragazza ha dedotto l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione dei giudizi relativi alla prova orale e alla prova scritta di italiano, oltre che la loro non corrispondenza con la media riportata durante il quinquennio di studi.
Oggetto del contendere
Il Tar ha verificato se il punteggio di 80/100 reso dalla Commissione esaminatrice per l’esame di Stato A.S. 2021/2022, all’esito delle prove scritte e orale sostenuta dalla ricorrente, corrispondesse al merito della candidata, come anche dimostrato dal percorso di studi seguito nel quinquennio. Il TAR ha rigettato il ricorso, affermando che il giudizio reso dalla Commissione in merito alle prove censurate dalla ricorrente, sulla base di una griglia di correzione e mediante l’attribuzione di un punteggio numerico su analitici criteri di valutazione, è stato sufficientemente motivato.
La censura sui voti assegnati in base alle griglie di valutazione
Con una prima parte dei motivi di ricorso, la ragazza ha censurato le griglie di valutazione della prova orale e, in particolare, i voti ottenuti in corrispondenza degli indicatori A, B e C, in quanto generici e in contraddizione rispetto ai voti conseguiti agli indicatori D e E, oltre che non coerenti col valore dimostrato dalla candidata nel corso del percorso di studi.
Il giudizio tecnico della commissione
Nel rigettare le censure proposte, il Tar ha rammentato l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui i giudizi in esame costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per macroscopiche ed evidenti illogicità (Cons. St., sez. I, parere n. 1110/2021). Per consolidata giurisprudenza, “in tema di valutazione dell’esame di maturità la griglia di motivazione, che include i sotto-criteri, può costituire congrua motivazione dell’attività svolta dalla Commissione” (TAR Campania, sez. IV, n. 4190/2022).
Lo scrutinio reso prima e dopo la prova
È principio acquisito quello per cui occorre “distinguere tra il percorso scolastico, che si conclude con un giudizio di ammissione all’esame, e l’esame di Stato vero e proprio” (Cons. St., sez. I, parere n. 1110/2021). Sussiste un’obiettiva e funzionale diversità del giudizio reso in sede di scrutinio preliminare all’esame di stato rispetto alla valutazione della prova, posto che “il primo accede al percorso dell’alunno in vista dell’esame, attribuendo un peso specifico (in termini di punteggio concorrente alla determinazione del voto finale) alla sua carriera, la seconda afferisce ad un momento specifico e ben circoscritto di tale iter, (quello finale) e rimane vincolata a quanto il candidato, a prescindere dalla preparazione in passato acquisita, dimostri di conoscere in relazione alla specifica prova (quesiti) cui è sottoposto in sede di esame, quando entra in gioco, a tacer d’altro, anche la capacità di gestione della prova sotto il profilo dell’emotività e della maturità” (TAR Campania, sez. IV, n. 4190/2022).
Il rapporto tra giudizio di ammissione e giudizio finale
Pertanto, i due giudizi sono sostanzialmente diversi, seppur dotati di peso concorrente: il giudizio di ammissione, trasformato in credito, concorre infatti al giudizio finale, ma non è vincolante ai fini della valutazione delle prove d’esame; altrimenti, l’esame di Stato “risulterebbe privo di rilevanza propria se vi fosse un vincolo determinato dalle valutazioni espresse in relazione ai risultati conseguiti nell’anno scolastico ed in quelli degli anni precedenti” (Cons. St., sez. I, parere 28.6.2021, n. 1110).
Di Laura Bierella – fonte: https://www.orizzontescuola.it/