Nel nuovo decreto sulla disabilità rivista anche la terminologia utilizzata in materia di handicap
Alla “condizione di disabilità”, locuzione adoperata in luogo della parola “handicap”, il legislatore ha ora associato il significato di duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in presenza di barriere di natura diversa, può ostacolare concretamente la partecipazione alla vita quotidiana e ai diversi contesti di vita in condizione di uguaglianza con la collettività.
Così è previsto nello schema di decreto legislativo approvato in via definitiva lo scorso 15 aprile dal Consiglio dei ministri, che ha revisionato la terminologia utilizzata in materia di handicap, allineandosi alla Convenzione ONU del 2006. Nel documento la disabilità è esplicitata, infatti, come il risultato dell’interazione tra la persona con le sue strutture e funzioni corporee e i fattori comportamentali e ambientale dei contesti.
Nel decreto, la cui entrata in vigore è fissata al 30 giugno 2024, si specifica anche la definizione della “valutazione di base: “il procedimento preordinato ad accertare la condizione di disabilità, partendo dall’utilizzo delle classificazioni internazionali ICD e ICF adottate dall’Organizzazione mondiale della sanità”. La valutazione è necessaria al fine di consentire l’accesso agli interventi, benefici e sostegni di intensità lieve, media, elevata o molto elevata.
Il legislatore delegato scandisce puntualmente le fasi del procedimento per la valutazione di base che si attiva con la richiesta, a cura dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore o amministratore di sostegno, e con la trasmissione in via telematica del certificato medico introduttivo. Il curatore non rappresenta, ma assiste l’incapace, integrando la sua volontà ed intervenendo solo per il compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione.
Sono, pertanto, da considerare atti di straordinaria amministrazione tutti quelli che potrebbero comportare una riduzione di ordine economico, andando a modificare la struttura o mettendo a rischio la consistenza del patrimonio. Ne consegue, pertanto, che il curatore potrà compiere gli atti di straordinaria amministrazione e, di conseguenza, sarà coinvolto nel procedimento di valutazione multidimensionale e nell’adozione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Di contro, considerato che il curatore non interviene nell’adozione degli atti di ordinaria amministrazione, non interverrà nel processo di valutazione di base, dal momento che lo stesso non comporta una diminuzione del valore economico del suo patrimonio.
Nei soli casi individuati dal decreto interministeriale l’istante può richiedere, al momento della trasmissione del certificato medico introduttivo, di essere valutato sulla base degli atti raccolti. Nel caso in cui, sulla base della documentazione trasmessa, la Commissione medica locale rilevi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, dispone la visita.
Si consente un’integrazione documentale da parte dell’istante in considerazione del fatto che, successivamente alla redazione del certificato introduttivo, può essersi formata o reperita ulteriore documentazione. Al fine, tuttavia, di consentire un ordinato e completo svolgimento della visita da parte della Commissione, si prevede che la stessa documentazione sia messa a disposizione fino a sette giorni prima della data fissata per la visita.
La valutazione di base si svolge in un’unica seduta collegiale, e in occasione della visita sarà somministrato il questionario WHODAS.
Le modalità di somministrazione saranno indicate dall’INPS, permettendo quindi all’Istituto di creare le migliori condizioni possibili per favorire la partecipazione diretta del richiedente.
In un’ottica semplificatoria e di non aggravio del procedimento per la persona con disabilità, si riconosce alla Commissione la possibilità di richiedere un’integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici, nei soli casi in cui ricorrano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza o sia necessario per il riconoscimento di una maggiore intensità di sostegni. Ciò consentirà anche di evitare un dispendioso allungamento dei tempi procedimentali.
La conclusione del procedimento valutativo è attestata da un certificato che verrà caricato sul fascicolo sanitario elettronico (FSE).
È fissato un termine massimo, pari a novanta giorni decorrenti dalla ricezione del certificato medico introduttivo, entro il quale lo stesso procedimento deve concludersi. Il suddetto termine è sospeso per sessanta giorni, prorogabili per ulteriori sessanta giorni, su richiesta, per conseguire l’integrazione documentale o gli approfondimenti richiesti.
La disposizione risponde all’esigenza di tutelare le persone con disabilità, consentendo la possibilità di integrare la documentazione richiesta. In considerazione della progressione delle patologie oncologiche, viene fatto salvo il termine di conclusione del procedimento valutativo di tali patologie fissato in quindici giorni. Le persone affette da patologie gravi e invalidanti non dovranno, dunque, più attendere l’esito dell’accertamento relativo al riconoscimento della disabilità per poter richiedere e ricevere le prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali: sarà sufficiente il solo certificato medico.
Di Lilla avv. Laperuta – fonte: https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/legge-oggi-bastera-semplice-certificato-medico-attestare-disabilita/3926.html