AGI – Ecco quali sono le “circostanze preesistenti, non conosciute, e determinanti legittimanti la revoca” delle decisioni assunte lo scorso 7 febbraio dalla settima sezione civile del tribunale di Napoli che hanno portato il caos nel MoVimento 5 stelle. Sono messe nero su bianco dagli avvocati Francesco Astone, Francesco Cardarelli e Claudio Consolo, che in giudizio sostengono le ragioni dei pentastellati contro i tre attivisti napoletani che giudicano illegittimo aver impedito agli iscritti da meno di 6 mesi di partecipare alla votazione.
L’AGI ha visionato le otto pagine del ricorso presentato dal Movimento dopo che il tribunale ha accolto le obiezioni degli attivisti e ha sospeso le delibere di agosto 2021 che hanno dato vita all’incarico di presidente, ricoperto da Giuseppe Conte. L’elemento “decisivo per il giudizio di merito, da cui discende la piena legittimità di entrambe le delibere impugnate, e che giustifica la revoca della misura cautelare sospensiva”, inizia nel novembre del 2018, quando l’allora capo politico del M5s, Vito Crimi, e il presidente del Comitato di Garanzia, Luigi Di Maio, approvano “il regolamento che prevedeva la esclusione dal voto di coloro che si fossero iscritti alla associazione da meno di sei mesi“.
“Precisamente, la disposizione regolamentare prevedeva, come del resto riportato anche nell’avviso di convocazione dell’assemblea e secondo quanto rappresentava una costante consuetudine del Movimento, la partecipazione degli iscritti da almeno sei mesi con documento certificato (e quindi l’esclusione di tutti gli iscritti da meno di sei mesi) a tutte le future convocazioni dell’Assemblea”, riepilogano i legali.
Il regolamento cui si fa riferimento è stato approvato dal Comitato di Garanzia l’8 novembre di quattro anni fa, “ore 16.00, come risulta dal relativo verbale e la data in questione trova conferma non solo nelle autocertificazioni rese dai partecipanti alla riunione ma anche nelle mail scambiate tra il Capo Politico (ore 10.30) ed il Presidente del Comitato di Garanzia (con cui è stata comunicata l’intervenuta approvazione della proposta, ore 18.11)”. Oltre a depositare i verbali e le mail, gli avvocati depositano insieme al ricorso anche i metadati comunicati dal gestore del server di posta elettronica certificata utilizzato per lo scambio della corrispondenza elettronica.
Tuttavia, precisano, “va peraltro rilevato che il lemma ‘regolamento’ utilizzato nello statuto vigente all’epoca della indizione dell’assemblea per l’approvazione delle modifiche statutarie non presuppone nè integra l’adozione di un atto dotato di particolari crismi formali – scrivono – non dal punto di vista soggettivo, trattandosi di una deliberazione attribuita a un organo dell’associazione (il comitato di garanzia) che l’ha validamente adottata; non dal punto di vista oggettivo, perchè il cd. regolamento si traduce, in sostanza, in una sola semplice proposizione che limita la partecipazione assembleare solo a chi possieda una anzianità di iscrizione superiore a sei mesi; non, ancora, dal punto vista formale, perchè nessuna disposizione statutaria ne impone, ai fini della integrazione dell’efficacia, una previa autonoma pubblicazione”.
In altri termini, il cosiddetto regolamento è “una manifestazione di volontà attribuita dallo statuto ad un organo associativo e che deve essere conosciuta dai suoi destinatari ai fini della sua concreta applicazione, rivolta agli iscritti e limitata al solo voto assembleare, e quindi resa pubblica (così come è stato in tutte le convocazioni successive alla adozione della relativa deliberazione) attraverso lo strumento di convocazione dell’organo”
“Circostanze puntualmente rispettate”. Un disposizione del 2018 che però riguarda “tutte le future convocazioni” dell’assemblea. Persino “lo statuto successivo a quello vigente nel 2018 non contiene una disposizione contraria (che avrebbe legittimato una immediata caducazione di precedenti deliberazioni), ma anzi conferma – in piena continuità con il precedente statuto – il potere di adozione di una regola limitativa alla partecipazione assembleare”. Di questo regolamento, il vertice attuale del M5s è venuto a conoscenza “solo dopo la pronuncia della ordinanza cautelare di reclamo”. Dal punto di vista della giurisprudenza, la revoca è consentita dal sopravvenire di fatti prima ignorati ma esistenti, come in questo caso, e nel merito, regolamento del 2018 alla mano, viene meno pure il “fumus boni iuris”.
Source: agi