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Le nuove regole sulla tassa di successione e sulle donazioni

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Nel decreto legislativo anche il possibile addio al Superbollo auto

AGI – Cambiano le regole in materia di imposta di successione, donazione, tasse relative a bollo, registro, ipoteca e tributi speciali catastali previsti per i servizi dell’Agenzia delle entrate. Lo prevede la bozza del decreto legislativo atteso in Cdm, visionato dall’AGI, che prosegue il percorso della riforma fiscale. In materia di successione la bozza del decreto definisce le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione. Qualora chi dispone il trust sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, l’imposta sarà dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari mentre. Se invece il disponente non è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta sarà dovuta solo sui beni e diritti trasferiti al beneficiario presenti nel territorio dello Stato. Nel caso di trust testamentari il disponente potrà versare il tributo anche in modo volontario e anticipato, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione. L’imposta sarà liquidata e versata direttamente dal contribuente, senza attendere la liquidazione e l’invio dell’avviso dell’Agenzia delle entrate.
Quanto alle modifiche in tema di donazione, si legge nella bozza del decreto, le modifiche sono principalmente rivolte a dare unitarietà alla norma. Viene inserita la previsione sulla detrazione delle imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione e in relazione ai beni esistenti, precisando che la opera fino a concorrenza della parte dell’imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi. Viene mantenuta sostanzialmente inalterata invece la disciplina delle liberalità. Viene previsto che l’accertamento delle liberalita’ indirette puo’ essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. Si applica l’aliquota dell’otto per cento. Inoltre viene introdotta l’esclusione da tassazione anche delle liberalità d’uso.
Il superbollo
Nel decreto legislativo il governo sottolinea l’impegno a valutare “l’eventuale e progressivo superamento” del superbollo auto. L’art. 10 della legge delega prevede che il governo nel procedere alla revisione dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva, tenga conto – si legge nella bozza – “di specifici principi e criteri direttivi tesi a: razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile; prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro; semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti; applicare un’imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari; ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici; semplificare le modalità di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione; rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile; riordinare le tasse automobilistiche, anche nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l’eventuale e progressivo superamento dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche”.