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LA SCHEDA = Cos’è e come funziona l’Autonomia differenziata

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L’autonomia differenziata è il riconoscimento, da parte dello Stato, dell’attribuzione a una Regione di una autonomia legislativa su materie di competenza concorrente e, in tre casi, di materie di competenza esclusiva dello Stato. Insieme alle competenze, le Regioni possono anche trattenere il gettito fiscale, che non sarebbe più distribuito su base nazionale a seconda delle necessità collettive.
La legge appena approvata dalla Camera su ‘Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione’, firmata dal ministro Roberto Calderoli, offre la possibilità di riconoscere livelli di autonomia alle Regioni italiane a statuto ordinario e speciale e alla Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, ed è legge procedurale attuativa della riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001. In 11 articoli, la nuova norma definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione di quanto previsto dalla Carta, regolando le procedure per intese tra Stato e quelle Regioni che decideranno di chiedere una autonomia differenziata in 23 materie. Prima di presentare la richiesta, ogni singola Regione dovrà acquisire pareri di Comuni, Province ed enti regionali del suo territorio. Le materie per cui è possibile questa richiesta sono: salute, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio con l’estero. Per 14 di queste materie vanno definiti i Lep, Livelli Essenziali di Prestazione.
Lo Stato e la Regione richiedente l’autonomia differenziata avranno tempo 5 mesi dalla richiesta della Regione per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate, e potranno anche essere interrotte prima della scadenza da Stato o Regione con preavviso di almeno 12 mesi.
Cuore della riforma sono appunto i Lep, il servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard avviene sulla base di una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio. L’esecutivo entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge approvata oggi dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Il trasferimento di funzioni da Stato a Regione sarà possibile solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio.
Una cabina di regia del governo nazionale dovrà effettuare periodica ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie e individuare materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti allo stesso modo in tutto il territorio nazionale. Ne fanno parte tutti i ministri competenti, assistiti da una segreteria tecnica presso il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio. Il governo può sostituirsi a organi di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni quando verifichi loro inadempienze rispetto a trattati internazionali, normative comunitarie oppure riscontri un pericolo grave per la sicurezza pubblica inclusa la garanzia di diritti civili e sociali e occorra tutelare l’unità giuridica o quella economica del Paese. (AGI)