Il 2 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le imprese che completano con successo il processo di risanamento attraverso la composizione negoziata della crisi possono usufruire di una rateazione dei debiti tributari non iscritti a ruolo. Ciò include la possibilità di prevedere rate variabili di importo crescente per ciascun anno, anziché rate di pari importo. Questa decisione è stata presa in risposta all’interpello numero 443.
L’articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi prevede una misura fiscale premiale per incoraggiare le imprese ad aderire alla composizione negoziata della crisi. Secondo tale articolo:
L’articolo 19, a sua volta, prevede che:
Infine, l’articolo 38, comma 1, del Dl 13/2023 stabilisce che, nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi, l’Agenzia delle Entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate se è rappresentata nell’istanza una comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa, confermata dall’esperto.
Poiché l’articolo 25-bis richiama l’articolo 19 e non specifica il tipo di rate da versare (costanti o variabili), ciò implica che la rateazione prevista dall’articolo 25-bis può prevedere una dilazione di 120 rate crescenti. Questa flessibilità dovrebbe agevolare il pagamento da parte delle imprese debitrici nei primi anni, consentendo loro di gestire meglio la loro situazione finanziaria.