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La Rateazione dei Debiti Tributari: Possibilità di Rate Variabili per le Imprese in Crisi

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Il 2 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le imprese che completano con successo il processo di risanamento attraverso la composizione negoziata della crisi possono usufruire di una rateazione dei debiti tributari non iscritti a ruolo. Ciò include la possibilità di prevedere rate variabili di importo crescente per ciascun anno, anziché rate di pari importo. Questa decisione è stata presa in risposta all’interpello numero 443.

L’articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi prevede una misura fiscale premiale per incoraggiare le imprese ad aderire alla composizione negoziata della crisi. Secondo tale articolo:

  • Quando viene individuata una soluzione adeguata per superare la crisi e viene pubblicato un contratto stipulato dall’imprenditore con uno o più creditori, atto a garantire la continuità aziendale per almeno due anni, oppure un accordo firmato dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che attesta la coerenza rispetto al superamento della crisi, l’Agenzia delle Entrate concede all’imprenditore un piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili delle imposte dovute e non ancora versate, nonché dei relativi accessori.
  • Le disposizioni dell’articolo 19 del Dpr 602/1973 si applicano a questa rateazione, se compatibili.
  • La firma dell’esperto sull’istanza costituisce prova dell’esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

L’articolo 19, a sua volta, prevede che:

  1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede una dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili.
  2. Il debitore può richiedere che il piano di rateazione preveda, invece di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
  3. Se il debitore si trova in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili, per ragioni estranee alla sua responsabilità.

Infine, l’articolo 38, comma 1, del Dl 13/2023 stabilisce che, nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi, l’Agenzia delle Entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate se è rappresentata nell’istanza una comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa, confermata dall’esperto.

Poiché l’articolo 25-bis richiama l’articolo 19 e non specifica il tipo di rate da versare (costanti o variabili), ciò implica che la rateazione prevista dall’articolo 25-bis può prevedere una dilazione di 120 rate crescenti. Questa flessibilità dovrebbe agevolare il pagamento da parte delle imprese debitrici nei primi anni, consentendo loro di gestire meglio la loro situazione finanziaria.