Di Alessandro Aronica
Il tema delle autorizzazioni per poter eseguire la manutenzione straordinaria degli immobili è sempre dibattuto e controverso. Il decreto sblocca Italia già nel 2014 aveva ampliato la categoria degli interventi per la “Manutenzione straordinaria”; ad esso si sono susseguiti altre norme che ne hanno integrato e/o sostituito diverse parti dello stesso, tanto da ricomprendere anche il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, argomento molto frequente e importante nell’attività edilizia.
Un interessante aggiornamento sul tema è arrivato grazie all’art. 3 comma 1 lettera b) del famoso DPR 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia.
Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi
Possibile, dunque, realizzare dei tramezzi senza permesso di costruire, accorpare o frazionare più unità immobiliari anche modificando la superficie ed il carico urbanistico dell’appartamento.
In questo caso però è necessario rispettare la volumetria complessiva e la destinazione d’uso originaria dell’immobile sul quale si interviene.
Per tali interventi la norma ci dà due alternative:
Presentazione agli uffici competenti territoriali di una semplice CILA – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, (Art. 6bis DPR 380/2001);
Presentazione agli uffici competenti territoriali di una semplice SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (Art. 22 comma 1 lettera a) DPR 380/2001);
Dovendo fare riferimento alla stessa definizione di partenza (Manutenzione Straordinaria), la differenza tra la prima e la seconda opzione, ovvero CILA o SCIA, deriva solamente dal fatto che se si interviene sulle strutture o si modifichino i prospetti serve presentare la SCIA, negli altri casi basta la CILA.