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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORA E’ PIU’ SEMPLICE ESEGUIRLI

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Di Alessandro Aronica

 

Il tema delle autorizzazioni per poter eseguire la manutenzione straordinaria degli immobili è sempre dibattuto e controverso. Il decreto sblocca Italia già nel 2014 aveva ampliato la categoria degli interventi per la “Manutenzione straordinaria”; ad esso si sono susseguiti altre norme che ne hanno integrato e/o sostituito diverse parti dello stesso, tanto da ricomprendere anche il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, argomento molto frequente e importante nell’attività edilizia.

Un interessante aggiornamento sul tema è arrivato grazie all’art. 3 comma 1 lettera b) del famoso DPR 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia.

Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi

  1. b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Possibile, dunque, realizzare dei tramezzi senza permesso di costruire, accorpare o frazionare più unità immobiliari anche modificando la superficie ed il carico urbanistico dell’appartamento.

In questo caso però è necessario rispettare la volumetria complessiva e la destinazione d’uso originaria dell’immobile sul quale si interviene.

Per tali interventi la norma ci dà due alternative:

  • La prima

Presentazione agli uffici competenti territoriali di una semplice CILA – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, (Art. 6bis DPR 380/2001);

  • La seconda:

Presentazione agli uffici competenti territoriali di una semplice SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (Art. 22 comma 1 lettera a) DPR 380/2001);

Dovendo fare riferimento alla stessa definizione di partenza (Manutenzione Straordinaria), la differenza tra la prima e la seconda opzione, ovvero CILA o SCIA, deriva solamente dal fatto che se si interviene sulle strutture o si modifichino i prospetti serve presentare la SCIA, negli altri casi basta la CILA.