AGI – È legittima l’ordinanza regionale che impone i test per il Covid a chi arriva in Sardegna, introdotta per proteggere l’isola ‘zona bianca’. Il Tar ha respinto l’istanza cautelare chiesta dall’avvocato Francesco Scifo e da un gruppo di cittadini riuniti nel Comicost-Comitato per le libertà costituzionali contro il provvedimento firmato il 5 marzo scorso dal presidente Christian Solinas per introdurre dall’8 marzo i controlli anti-Covid sui passeggeri negli scali della Sardegna. Il 9 marzo un decreto del presidente del Tar Sardegna, Dante D’Alessio, aveva già rigettato la richiesta di sospensiva.
Scifo, avvocato di Cagliari con studio anche a Roma, che esercita nella penisola ed è costretto spesso a viaggiare per lavoro, chiedeva l’annullamento dell’ordinanza di Solinas nella parte in cui prescrive i tamponi molecolari obbligatori, presentati come “esami invasivi”. Il ricorso contestava anche il trattamento di dati sensibili non autorizzato e ulteriori restrizioni alla libertà personale, di circolazione e trattamenti sanitari soggetti a riserva di legge ai viaggiatori che sbarca in Sardegna. Ma allora la seconda ondata della pandemia non era ancora arrivata.
Secondo il ricorrente, inoltre, l’ordinanza non tutela, esentandole, le persone con patologie incompatibili coi tamponi e sarebbe “illogica” quando esenta i vaccinati contro il Covid dall’obbligo di test e di quarantena. “Allo stato delle conoscenze scientifiche, nessun vaccino Covid-19 in uso – sosteneva Scifo – sarebbe idoneo a garantire l’immunità”: perciò, si argomentava nel ricorso, “la loro contagiosità sarebbe esattamente uguale a quella dei non vaccinati”. Ieri un’ordinanza cautelare del Tar, riunito in camera di consiglio, ha respinto le argomentazioni del ricorrente, ritenendole infondate. L’obbligo dei test, per i non vaccinati, è stato prorogato fino al 6 aprile prossimo.
“Proprio l’attuale classificazione della Sardegna come zona bianca”, scrive il Tar, “giustifica la previsione di strumenti precauzionali utili a prevenire la nuova diffusione dei contagi che, inevitabilmente, verrebbe a determinarsi per effetto dell’incontrollato arrivo di viaggiatori provenienti dalla regioni piu’ esposte dall’epidemia”. Lo scorso ottobre, invece, i giudici amministrativi avevano sospeso, in altre circostanze e su ricorso del governo che contestava la violazione del principio della libera circolazione dei cittadini, l’ordinanza di Solinas che a settembre 2020 aveva introdotto test di negatività al Covid per i passeggeri in arrivo nell’isola.
l Tar, inoltre, non ritiene che l’obbligo di test violi il principio costituzionale della libera circolazione dei cittadini sul territorio nazionale: sono stati introdotti – sostengono i giudici amministrativi – “soltanto dei meccanismi precauzionali di screening e monitoraggio, di agevole e rapido espletamento da svolgersi” in porti e aeroporti “per la prevalente finalità di tutela sanitaria”. Il provvedimento del Tar fa poi riferimento all’impennata dei contagi nell’estate 2020, per la “mancanza di idonei strumenti di prevenzione”.
Alla Regione, inoltre, il Tar riconosce la competenza di adottare “strumenti precauzionali di controllo al fine di salvaguardare i risultati conseguiti in Sardegna in termini di contenimento dei contagi per effetto dei provvedimenti restrittivi finora adottati, tenendo anche conto che la recrudescenza dell’epidemia a livello nazionale ha indotto il governo a vietare temporaneamente la circolazione fra regioni”.
Quanto alla presunta “invasività e pericolosità” del test, il Tar segnala che “dopo circa 12 mesi dall’esplosione pandemica e la somministrazione di milioni di tamponi sia molecolari che antigenici, evidenze scientifiche tali da superare, a fronte del possibile limitato disagio di chi si sottopone alla misura precauzionale, il beneficio evidente e prioritario per la salute pubblica. Quanto alle contestazioni mosse ai vaccini, i giudici amministrativi tagliano corto: “In forza delle attuali conoscenze scientifiche, il vaccino rappresenta la piu’ autorevole fonte di contrasto alla circolazione e diffusione del virus”.
Infine, non sono state accolte neanche le contestazioni sulla privacy, in quanto l’ordinanza Solinas – rilevano i giudici – dà conto del fatto che nomi e recapiti dei passeggeri sono trattati ai sensi delle norme nazionali ed europee, “secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertò degli interessati, oltre al fatto che i dati acquisti saranno conservati per soli 14 giorni e potranno essere utilizzati per le azioni di monitoraggio”, prima di essere eliminati.
Source: agi