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Illegittimo l’avviso di accertamento anticipato senza motivo. CHIAMA “EOS CONSULENZA” TEL. 0698356829

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Controllo fiscale eseguito a seguito di accesso presso la sede della società: per l’avviso di accertamento, si applica il termine dilatorio di 60 giorni e la sua violazione comporta la nullità dell’intero atto impositivo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 9635 del 13 aprile 2021

In caso di controllo fiscale eseguito a seguito di accesso presso la sede della società si applica il termine dilatorio di 60 giorni per l’emissione dell’avviso di accertamento, la cui violazione comporta la nullità dell’intero atto impositivo.

È questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 9635 del 13 aprile 2021.

Corte di Cassazione – Ordinanza numero 9635 del 13 aprile 2021
Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 9635 del 13 aprile 2021.

La decisione – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso di una società avverso un avviso accertamento, emesso dall’Ufficio prima dello scadere del termine dilatorio di 60 giorni decorrente dalla data di notifica del processo verbale di constatazione.

A parere dei giudici la disposizione di cui all’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, che stabilisce il termine iniziale per l’emissione e notificazione dell’avviso di accertamento in dipendenza del contenuto di un processo verbale di constatazione, salvo comprovate e motivate esigenze di urgenza, costituisce norma di carattere imperativo. La CTR ha quindi dichiarato la nullità dell’intero avviso di accertamento.

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000 perché il termine ivi previsto, peraltro ordinatorio, non poteva essere invocato dalla contribuente, essendo provato dagli atti del processo che, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento impugnato, la società era stata messa in condizione di fornire tutti gli elementi di prova a suo favore e di produrre osservazioni e memorie sui recuperi dell’Ufficio.

I giudici di legittimità hanno ritenuto infondati i motivi e rigettato il ricorso presentato dall’Erario.

La Corte di cassazione, richiamando la sentenza a Sezioni unite n. 18184 del 29 luglio 2013, ha ribadito che l’articolo 12 comma 7 L. 212/2000 deve essere interpretato nel senso che “l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus”.

Peraltro le garanzie previste dallo Statuto dei diritti del contribuente operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, sia pure accompagnati da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell’accertato.

Nel caso di specie, a fronte dell’accertamento anticipato, la motivazione dell’avviso di accertamento non recava alcuna ragione di urgenza, idonea a giustificare il mancato rispetto del termine. Da qui l’illegittimità dell’intero avviso di accertamento.

FONTE: INFORMAZIONE FISCALE