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I diritti giuridici della natura

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Di Antonio Vercellone

Dal fine vita alle nuove tecnologie, dall’emersione di nuove forme di famiglia ai cambiamenti climatici, passando per il virus. È la natura – che di questi temi costituisce parametro di riflessione, corollario, presupposto di discorso – la protagonista del dibattito contemporaneo.

Se si è soliti pensare che il tema della natura sia appannaggio esclusivo della filosofia, in realtà, di recente, essa viene spesso chiamata in causa da una disciplina ad esso tradizionalmente considerata estranea: il diritto.

La questione della protezione della natura a fronte dei cambiamenti climatici, ad esempio, ha visto una massiccia mobilitazione del diritto che, proprio in rapporto a questi temi, ha prodotto innovazioni importanti.

Si pensi, in questo senso, all’ampio dibattito suscitato dall’introduzione, nelle costituzioni di alcuni paesi sudamericani, dei diritti della natura attraverso una “giuridificazione” del concetto di “pachamama”.

O, ancora, alla tecnica, che inizia ad affermarsi nel panorama comparatistico, di “soggettivizzare” le risorse naturali, al fine di garantirne una maggior tutela: in alcuni paesi, legislatori e giudici hanno ritenuto che alcuni fiumi o foreste di particolare rilievo, prossimi a una probabile distruzione ecologica, dovessero essere giuridicamente qualificati alla stregua di persone. Non oggetti, dunque, ma soggetti, in quanto tali titolari di diritti azionabili in giudizio. Come una persona, anche un fiume o una foresta ha diritto alla propria integrità e non può, pertanto, essere violato nel suo “habeas corpus”.

Accanto alla personificazione di esseri non umani, altra strada messa in campo dal diritto per tutelare le risorse naturali è stata la personificazione di umani, per così dire, non ancora esseri (o, quantomeno, non ancora esistenti): le generazioni future.

L’idea, in questo caso, è quella di superare la logica del “qui e ora” tipica del diritto moderno, al fine di innestare nei meccanismi di tutela propri del diritto (soprattutto civile) un elemento di diacronicità.

L’architettura del diritto occidentale, infatti, si fonda sull’idea per cui la lesione di un interesse (o di un diritto), per poter trovare tutela (per essere “azionata”) debba essere “attuale”. Essa, cioè, deve essere attribuibile a un soggetto specifico ed essersi già verificata (in taluni casi può anche essere non ancora avvenuta ma deve comunque ritenersi imminente e prossima). E così, per dirla con un esempio, sarà facile citare in giudizio un’impresa che sversa illecitamente liquami inquinanti nel terreno altrui, rovinandone le potenzialità agricole e danneggiando la salute del suo proprietario, e quindi ottenere l’interruzione dell’attività inquinante e il risarcimento del danno. Al contrario, sarà pressoché impossibile ottenere un provvedimento che impedisca a un’impresa di imbottigliare l’acqua di una sorgente ove tale condotta, per quanto formalmente lecita e non immediatamente dannosa, fosse potenzialmente idonea e cagionare, nel lungo termine, il depauperamento della risorsa e l’estinzione del bacino acquifero a valle. Questo poiché non vi sarebbe nessun soggetto in grado di lamentare un danno (nemmeno imminente), che sarebbe subito da qualcuno che, non essendo ancora nato, non sarebbe nemmeno in grado di andare da un avvocato e instaurare una causa innanzi al giudice civile.

Varie sono le tecniche che, in via sperimentale, stanno tuttavia emergendo per ovviare a questa (per nulla casuale) lacuna. Una, ad esempio, è quella di ammettere in giudizio, nelle cause ambientali, organizzazioni no-profit impegnate nella tutela della natura, le quali, nel processo, svolgono il ruolo di rappresentanti degli interessi di chi ancora non è nato, vestendo i panni degli “avvocati delle generazioni future”. Su questi temi, iniziano a emergere studi importanti, soprattutto nella dottrina civilistica, come quello recentemente condotto da Michael W. Monterossi in L’orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione (ETS, 2020).

Ma il concetto di natura è costantemente ripreso anche nel dibattito sulle nuove forme di famiglia e, in particolare, sulle rivendicazioni dei diritti delle persone omosessuali.

D’altra parte, come è stato ampiamente dimostrato, tutte le tesi che si oppongono al riconoscimento dei diritti nei confronti della comunità LGBTQ+ possono essere ricondotte a un unico “argomento”. L’opinione, cioè, che la costituzione di assetti familiari tra persone dello stesso sesso sia, in ultima analisi, non conforme a natura.

 

L’ipocrisia di questo ragionamento è stata smascherata a più riprese, da ultimo da Micaela Ghisleni nel suo Generazione arcobaleno (Einaudi, 2020). L’autrice racconta la battaglia condotta per veder riconosciuto il proprio legame genitoriale con Nicolò, partorito dalla compagna a seguito di fecondazione eterologa in Danimarca. Il libro ha, tra gli altri, il merito di porre in luce l’uso del tutto selettivo che, della categoria di natura, si fa nel dibattito pubblico. Tale categoria, irrilevante per le persone eterosessuali, diviene improvvisamente rilevante quando si tratta degli omosessuali e dei loro diritti.

Fonte: Doppiozero