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Governo al lavoro sul nuovo decreto Pnrr

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All’interno della bozza sono contenute le nomine dei commissari straordinari che si occuperanno degli alloggi universitari, dei beni confiscati alla mafia e del capolarato

AGI – Lo schema del nuovo decreto Pnrr a cui sta lavorando il governo contiene la nomina di appositi commissari straordinari: un commissario per accelerare la realizzazione di nuovi posti letto per universitari, un altro per realizzare gli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, un commissario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.
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“Al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi” legati “alla realizzazione di nuovi posti letti per universitari” (obiettivo previsto dal Pnrr al 30 giugno 2026) si prevede “la nomina con Dpcm, su proposta del Miur, di un apposito commissario straordinario” fino al 21-12-2026 e della relativa struttura di supporto di 5 unità, si legge nella bozza del dl Pnrr alla quale sta lavorando il governo e che andrà sul tavolo della prossima riunione del Consiglio dei ministri.
Il compenso del Commissario (che potrà nominare 3 esperti con compenso massimo di 50mila euro annui) è fissato in un massimo di euro 50mila (parte fissa) più 50mila (parte variabile) annui. Per l’operatività del commissario viene prevista una spesa di 718.982 euro per l’anno 2024 e 862.778 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
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È prevista, con apposito Dpcm, anche la nomina di un commissario (struttura composta di 12 unità, compenso massimo 50mila euro annui) per la “rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”. Commissario straordinario (fino a fine 2026) anche per “il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura” (dodici unità, compenso massimo 50mila euro annui). All’articolo 8 dello schema di decreto si prevedono “misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure Pnrr e dei soggetti attuatori” con l’istituzione di un tavolo (non sono previsti compensi) di coordinamento, presieduto dal prefetto o da un suo delegato. L’obiettivo – si legge nella bozza – è “rendere più efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del Pnrr”.
Si prevede inoltre che, oltre agli enti locali e alle aziende del Ssn, anche le Regioni debbano prevedere “nei propri regolamenti la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del Pnrr, l’incentivo per l’esercizio delle funzioni tecniche anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti”.
Sempre all’articolo 7 si prevede che “una serie di figure di personale assunto per l’attuazione del Pnrr possa stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 36 mesi”. Si stabilisce inoltre che “le Regioni, le province autonome e gli enti locali possano avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società in house per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriali finanziati da fondi europei e nazionali, con il regime di contratto ad essere”. Al comma 9 dell’articolo si precisa che “il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonchè di mancato invio dei relativi dati alla banca dati non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 19, comma 1, del testo del decreto legge 2023” riguardante “le assunzioni da parte della regione Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni”.
Nella bozza del dl si prevede, inoltre, che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa procedere all’indizione nel 2024, “nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica, di procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione dei propri ruoli del personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato”.

Di Giovanni Lamberti – fonte: AGI