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Pubblicata il 12 agosto 2022, ed in vigore dal 27 agosto 2022, la Legge n. 118/2022 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 recante disposizioni anche in materia ambientale, tra cui su rifiuti urbani da utenze non domestiche conferiti al di fuori del servizio pubblico.
Legge 118/2022: novità su gestione rifiuti urbani, la disciplina sulla scelta pubblico/privato relativa ai rifiuti urbani da utenze non domestiche conferiti al di fuori del servizio pubblico.
Tra le varie disposizioni incluse nella Legge, in questa sede riteniamo di particolare importanza il capo IV Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale, in particolare l’articolo 14 che riguarda i servizi di gestione dei rifiuti.
Con questo articolo il provvedimento delega il Governo a semplificare e razionalizzare le procedure di autorizzazione degli impianti. Con il comma 1 è ridotto a due anni il periodo di validità della scelta tra gestori pubblico e privato per i rifiuti ex assimilati agli urbani.
Scelta gestore pubblico/privato rifiuti ex assimilati agli urbani
In riferimento alla scelta per le imprese tra gestore pubblico/privato per i rifiuti ex assimilati agli urbani con la sostituzione del comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs 152/2006, la Legge di concorrenza 2021 –Legge 5 agosto 2022 n.118 con l’art. 14 comma 1, riduce a due anni, rispetto ai 5 anni previgenti, il periodo di validità di scelta, eliminando la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico.
In merito alla scelta per le imprese tra gestore pubblico/privato per i rifiuti ex assimilati agli urbani (art. 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2 TUA), con la sostituzione del comma 10 dell’art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Legge di concorrenza 2021 – Legge 5 agosto 2022 n. 118 (GU n.188 del 12.08.2022), con l’art. 14 comma 1, riduce a due anni, rispetto ai 5 anni previgenti, il periodo di validità di scelta, eliminando la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico.
Quindi le imprese che producono rifiuti ex assimilati agli urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (TARI).
Articolo 14
Servizi di gestione dei rifiuti