La misura di favore, invece, non si applica alle ritenute, che dovranno essere operate e versate nei tempi ordinari. Tuttavia, ai sostituti impossibilitati a rispettare le scadenze, è applicabile l’articolo 6, comma 5, Dlgs 472/1997, per il quale “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
Il provvedimento prende le mosse dall’articolo 9, comma 2, della legge 212/2000, che attribuisce al ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di rinviare gli obblighi tributari per i cittadini interessati da eventi eccezionali e imprevedibili, e tiene conto della nota del 24 agosto del presidente della Regione Liguria, nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza, nella quale sono indicati i soggetti e le attività produttive del territorio colpito dal crollo del 14 agosto.
Le liste, comunque, non sono “sigillate”: su segnalazione della Protezione civile, con successivo decreto Mef, potranno essere individuati ulteriori soggetti residenti o con sede legale nella zona del crollo a favore dei quali è possibile applicare la sospensione.