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Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici esistenti: l’Agenzia amplia l’ambito applicativo. Ora rientrano nell’agevolazione anche imprese e società di costruzione e locazione, a prescindere dalla qualificazione degli immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Lo stabilisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020, superando di fatto quanto sostenuto dodici anni fa con due diversi documenti di prassi (risoluzioni nn. 303 e 340 del 2008) e allineandosi al prevalente indirizzo della corte di Cassazione, in coerenza con la finalità della norma di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio.

All’epoca, riguardo all’eco-bonus (articolo 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006), con la risoluzione n. 303/2008, aveva circoscritto l’applicabilità dell’agevolazione, escludendola per le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”. Con la n. 340, invece, aveva negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa, in quanto costituenti anch’essi immobili “oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.
Un’interpretazione motivata dal fatto che la norma madre avrebbe voluto “promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”, in conformità allo “scopo perseguito dalla legge che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni”.

In tempi recenti, però, è intervenuta la Corte suprema con una serie di sentenze di parere diverso, affermando che la ratio della legge consiste nella volontà di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.
Tale interpretazione non si pone in contrasto con le norme di riferimento, in quanto le stesse non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa, e ai titolari di reddito d’impresa, incluse le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.
Tra l’altro, poi, la Corte ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e il comma 344 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

Aderendo a questi principi, l’Agenzia si allinea e, per ragioni di coerenza sistematica, li estende al sisma-bonus (articolo 16, comma 1-bis e seguenti, Dl n. 63/2013). Osserva, infatti, che le condizioni per accedere ai due benefici sono sostanzialmente le stesse.
La conferma arriva dallo stesso Legislatore che, con la legge di bilancio per il 2018 (la n. 205/2017), ha introdotto una specifica detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, fruibile in alternativa alle agevolazioni “eco-bonus” e “sisma-bonus”, in presenza dei requisiti necessari ai fini della spettanza di ambedue le detrazioni che sostituisce (comma 2-quater.1, articolo 14, Dl n. 63/2013).
I due regimi, in particolare, possono essere accomunati sotto il profilo della agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, tenuto conto delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico e anche alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.

fonte: fiscooggi.it


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