Viene configurato il delitto di riciclaggio nell’ipotesi in cui un correntista mette a disposizione il proprio conto corrente per farvi transitare il denaro ricavato, da altri, come profitto di frode informatica, posto peraltro che dalle imputazioni emerge che l’autore della frode informatica aveva già conseguito il profitto, con la percezione fraudolenta delle somme di denaro corrisposte dalle vittime di quel reato (percezione delle somme che segna il momento perfezionativo del reato, con il conseguimento dell’ingiusto profitto).
Giurisprudenza
Riciclaggio – Delitto presupposto – Conto corrente – Frode informatica
Cassazione penale, sezione II, 6 luglio 2023, n. 29346
Nota a sentenza
Cassazione penale, sezione II, 6 luglio 2023, n. 29346