di redazione
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo alla formale domanda di un contribuente (interpello n. 581 dell’8 settembre scorso), ha chiarito i dubbi sul cosa fare in caso di indebita percezione del fondo perduto previsto “a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario” dall’articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).
Riferendosi al caso menzionato nell’interpello (l’istante aveva presentato, in data 21 aprile 2021, in via telematica, la richiesta di contributo a fondo perduto, che è stata accolta, con relativo accredito, il 27 aprile 2021), l’Agenzia ha specificato – e questo chiarimento vale per tutti coloro che si trovino nelle stesse condizioni – che se l’errore da cui è derivata l’erronea percezione del contributo a fondo perduto, è consistito soltanto nell’avere inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo, considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta, in applicazione dell’articolo 10 dello statuto del contribuente, l’istante può restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.
La circolare n. 5/E dell’Agenzia, in cui è stato chiarito che “il valore derivante dall’estromissione dell’immobile strumentale dai beni dell’impresa, seppure incluso nel campo di applicazione ai fini Iva, non è riconducibile alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni, pertanto non deve essere incluso dal calcolo del fatturato del 2019” è stata pubblicata in data 14 maggio 2021. Quindi se l’errore è stato commesso prima di tale data basta restituire quanto indebitamente percepito comprensivo degli interessi, ma non sono dovute dovute anche le sanzioni previste dalla norma in caso di indebita percezione del contributo.
L’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 41 del 2021, rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. In particolare, il comma 12 dell’articolo 25 dispone che, “qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l‘Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti..”. La circolare n. 25/E del 2020, nel commentare i casi di errata percezione del contributo di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 in cui non si applicano le sanzioni, ha chiarito che, “le sanzioni NON sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
Non si applicano le sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo a fondo perduto, sia venuto a conoscenza di avere tenuto “un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi” soltanto a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020. “In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020”.