Da redazione
Cambia il fallimento ma solo dall’1 settembre 2021. Ai fini della individuazione della crisi d’impresa servirà il verificarsi non più di «difficoltà» ma di «squilibrio». Lo ha deciso il consiglio dei ministri svoltosi nella notte tra sabato e domenica che ha approvato definitivamente il decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii). Le novità entreranno in vigore il 1° settembre 2021. Si tratta del testo emanato in attuazione della legge delega 8 marzo 2019, n. 20 che concedeva al governo due anni dall’entrata in vigore del Ccii per apportare le necessarie correzioni al nuovo testo unico della crisi che andrà a sostituire la legge fallimentare (rd 267/1942) e la legge sul sovraindebitamento dei soggetti non fallibili.
Con le correzioni del nuovo decreto legislativo, il pubblico ministero acquisisce maggiore ruolo e potere nel procedimento di accertamento della crisi e dell’insolvenza. Sono state ridefinire le misure protettive del patrimonio del debitore per assicurare maggiore incisività al procedimento di accertamento dell’insolvenza. Infine il decreto prevede ora la possibilità che anche il debitore, in adesione ai principi e raccomandazioni comunitarie, possa indicare il nominativo di un esperto componente dell’Ocri. Dei tre soggetti, di cui uno nominato dal tribunale delle imprese, uno dalla camera di commercio e uno dalle associazioni di categoria, quest’ultimo non sarà infatti più scelto dal referente della Cciaa, bensì sarà nominato tenendo conto delle indicazioni dei tre nominativi scelti dal debitore. Una modifica che va incontro al debitore ancorché gli esperti dovranno essere iscritti all’albo ministeriale ex art. 356 Ccii, la cui prima popolazione avverrà da parte dei soggetti che oggi hanno svolto almeno due incarichi di curatore fallimentare. Una scelta che cerca di avvicinare gli imprenditori alla composizione assistita della crisi sulla quale si fonderà il successo della riforma del diritto della crisi d’impresa. Dal 1° settembre 2021, inoltre, la soglia debiti tributari delle imprese che accenderà i fari dell’Ocri sarà individuata su tre tipi di scaglioni dipendenti dal volume di affari e debito Iva: euro 100 mila euro, sino a un milione di volume di affari; 500 mila euro, sino a 10 milioni di volume di affari; un milione di euro se il volume di affari è superiore a 10 milioni.