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Credito Iva recuperabile solo se il versamento è fuori dalla tregua fiscale

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Per recuperare il credito Iva oggetto di lite occorre il versamento dell’Iva al di fuori dall’ambito della definizione agevolata: è questo in sintesi il principio affermato in due risoluzioni delle Entrate in risposta a specifici interpelli. La questione proposta riguarda la possibilità di recuperare nella prima liquidazione periodica utile o in dichiarazione annuale il credito Iva preteso con un atto di recupero una volta eseguito il versamento. Si tratta ad esempio, dei casi in cui sono state commesse delle irregolarità in sede di compensazione del credito Iva come il superamento dei limiti previsti per ciascun periodo di imposta o l’assenza della fideiussione necessaria per l’utilizzo del credito Iva di gruppo. Non è quindi in discussione la veridicità o la sussistenza del credito, bensì solo una compensazione o detrazione ritenuta non spettante.

In simili ipotesi, l’Agenzia notifica al contribuente un atto di recupero con i quali è pretesa l’Iva, le sanzioni e gli interessi. Se il contribuente versa integralmente l’imposta richiesta, ripristina il credito e può così riportarlo nella prima liquidazione periodica utile o nella dichiarazione annuale Iva per procedere ad una nuova detrazione/compensazione.

Tuttavia, è frequente che provvedimenti di questa natura vengano impugnati dinanzi al giudice tributario, eccependo che l’effettiva esistenza del credito dovrebbe di per sé escludere la necessità di richiederne il versamento e che al più, l’amministrazione dovrebbe limitarsi ad irrogare le sanzioni.

Con specifici interpelli, è stato richiesto all’Agenzia se l’eventuale definizione di tali controversie attraverso le previsioni della c.d. tregua fiscale, consente ai contribuenti di recuperare il credito e quindi di indicarlo nella dichiarazione per la successiva compensazione. L’agenzia delle Entrate con due risposte (422 e 423 del 30 agosto 2023) ha escluso tale possibilità.

Secondo entrambi i documenti di prassi, il versamento delle somme dovute nell’ambito della definizione agevolata della lite pendente ha il solo fine di definire la controversia instaurata con l’amministrazione finanziaria.

Laddove il contribuente intenda «rigenerare» il proprio credito Iva per recuperarlo nuovamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, deve versare la relativa somma, al di fuori dell’ambito della definizione agevolata e rinunciare alla controversia con riferimento alla sola imposta pretesa con l’atto impugnato.

Conseguentemente, la lite rimarrebbe pendente solo per la parte di interessi e sanzioni e potrà, a quel punto, essere definita in via agevolata con la presentazione della domanda senza alcun versamento.

Si tratta, infatti, di sanzioni collegate a un tributo (il credito Iva) già versato separatamente (nella specie al di fuori della procedura) e pertanto per la definizione della controversia non è necessario alcun pagamento.

I quesiti posti con entrambi gli interpelli riguardavano liti per la cui definizione era previsto il versamento del 90% del credito. Tuttavia, dal contenuto delle risposte ed ancor di più per una questione prudenziale, è opportuno che anche ove la definizione comportasse il versamento del 100% dell’imposta, il contribuente procedesse al di fuori della procedura agevolata, al fine di non pregiudicarsi il recupero del credito.

Fonte: Il Sole 24 Ore