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Cosa prevede la nuova legge sull’agricoltura biologica 

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AGI – L’Italia punta sul bio. È stata approvata in via definitiva dal Senato la legge che prevede nuove disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico. Approvato in prima lettura da Montecitorio, poi licenziato con modifiche dal Senato, il testo unificato delle proposte di legge sulla produzione biologica è stato nuovamente approvato dalla Camera con ulteriori modifiche e ora ha incassato l’ok finale di palazzo Madama.

Durante l’iter alla Camera, l’Aula ha accolto le perplessità espresse dagli scienziati, dubbi e critiche che avevano trovato ascolto da parte del capo dello Stato. E così dal testo è stata eliminata la tutela dell’agricoltura biodinamica, che veniva inizialmente equiparata a quella biologica.

Tra le principali novità la definizione di produzione biologica quale attività di interesse nazionale, con il riconoscimento di una funzione sociale e ambientale. Viene poi istituito il Tavolo tecnico per la produzione biologica e nasce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

Un piano d’azione nazionale

Inoltre, si prevede un Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e un Piano nazionale delle sementi biologiche. Infine, viene istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, alimentato dal contributo annuale, nella misura del 2 per cento del fatturato dell’anno precedente, dalle imprese titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l’ambiente.

Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l’ambiente acquatico. Innovativa risulta l’introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo. E’ vietato l’uso di organismi geneticamente modificati nella produzione biologica nonché il ricorso ai termini “biologico ” o “bio” per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.

La produzione biologica viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale. L’Autorità nazionale in materia è il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, chiamato a svolgere attività di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l’attuazione della normativa europea.

Vengono poi individuate come autorità locali competenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attivita’ tecnico-scientifiche ed amministrative di settore.

Il testo istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica, al quale viene affidato il compito di delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica; esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo; proporre attività di promozione; nonché individuare strategie per favorire l’ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.

Nasce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana. Tra gli interventi del Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici si prevede:

  • l’agevolazione della conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole;
  • sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera del biologico;
  • incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo;
  • monitorare l’andamento del settore;
  • favorire l’insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane;
  • migliorare il sistema di controllo e di certificazione;
  • prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione; incentivare la ricerca.

Istituito il fondo per lo sviluppo

Il provvedimento istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, alimentato dal contributo annuale nella misura del 2 per cento del fatturato dell’anno precedente, dalle imprese titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l’ambiente.

Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l’ambiente acquatico. Innovativa risulta l’introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo.

Si prevede che, anche nell’ambito della filiera biologica, possano essere stipulati contratti di rete e costituite cooperative tra produttori del biologico. Viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, la destinazione di quota parte delle risorse dell’attività del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (Crea) nonché la destinazione del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

Si punta inoltre sulla promuozione della formazione professionale nel settore e si consente la creazione di distretti biologici, nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico (tra le possibilità la craezione di forme di certificazione di gruppo, organizzazioni interprofessionali, organizzazioni di produttori biologici). È vietato l’uso di organismi geneticamente modificati nella produzione biologica, cosi’ come non è consentito usare i termini “biologico ” o “bio” per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.

Source: agi


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