Il dies a quo della prescrizione, in relazione alle somme illegittimamente addebitate al cliente dalla banca, varia a seconda che le rimesse in conto corrente siano solutorie o ripristinatorie.
Il termine di 10 anni per esperire l’azione di ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.) decorre dalla chiusura del conto o dalla data dei singoli addebiti?
Nel caso in cui il correntista esegua un pagamento alla banca, il termine prescrizionale decorre dalla data del singolo versamento. Viceversa, se il versamento ha natura ripristinatoria della provvista, ossia non vale come pagamento alla banca, la decorrenza è dalla chiusura del rapporto.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 23 dicembre 2020, n. 29411