È illegittima l’irrogazione di due sanzioni per l’irregolare contabilità, una volta ai fini delle imposte dirette e una volta per l’Iva, perché la sanzione è unica e comune ai due settori impositivi. Lo ha stabilito la Cassazione, con la prima pronuncia sul tema: l’ordinanza 34519/2019.
Le norme sulle sanzioni
In base all’articolo 9, comma 1, del Dlgs 471/1997, chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro.
Il successivo comma 2 prevede, poi, che la stessa sanzione si applica a chi – nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto – rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture contabili, ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza.
La questione giudicata
Nel caso esaminato dalla Cassazione, a una Srl era stato notificato un atto di contestazione in relazione all’accertamento di maggiori ricavi determinati induttivamente e al disconoscimento di costi ritenuti non inerenti: con tale atto, in particolare, era stata irrogata la sanzione di cui all’articolo 9, comma 1, una volta ai fini Irap e una volta ai fini Iva.
La società aveva quindi contestato la duplicazione della sanzione, che sarebbe stata applicata due volte mentre invece la norma prevede l’irrogazione unica per entrambi i settori delle imposte dirette e dell’Iva.
La contabilità unitaria
Secondo la Cassazione, già l’uso della congiunzione “e”, nel comma 1 dell’articolo 9, richiama il riferimento alla contabilità comune alle diverse tipologie di imposte. E anche nei commi successivi, la contabilità è sempre considerata in modo unitario, il che non consente di applicare la sanzione relativa a omissioni della contabilità più volte in relazione alle singole imposte recuperate.
In effetti, l’amministrazione finanziaria, già con la datata circolare 23/E del 25 gennaio 1999 (paragrafo 2), aveva chiarito che l’articolo 9 del Dlgs 471/1997 disciplina in maniera uniforme le violazioni degli obblighi concernenti la contabilità in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, prevedendo l’applicazione di un’unica sanzione per entrambi i settori impositivi e per le diverse infrazioni configurabili. Discostandosi così dalla previgente normativa che stabiliva, invece, pene pecuniarie di diversa entità in relazione ai due tributi e alle varie ipotesi di inadempienze.
Fonte NT fiscoplus