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Conservazione documenti sempre con firma qualificata

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Ai fini fiscali, la sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni su supporto informatico, è valida con l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale, o della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle agenzie fiscali. Non è invece idonea l’apposizione della firma elettronica semplice, detta anche debole o leggera.

In nessun caso una firma elettronica «semplice» cioè non qualificata, digitale o avanzata, a prescindere dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.

È questa, in sintesi, la risposta dell’agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, 30 agosto 2023, a seguito di una richiesta di consulenza giuridica.

Per l’agenzia delle Entrate, sono confermati i chiarimenti forniti con la risoluzione 23/E dell’8 aprile 2021 o la risposta n. 217 pubblicata il 26 aprile 2022 nell’apposita area del sito dell’agenzia delle Entrate.

I comportamenti che si devono tenere devono rispettare le norme contenute nel Dpr 22 luglio 1998 n. 322, che detta le modalità per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva, dell’Irap e dei sostituti d’imposta.

Considerato che le dichiarazioni sono documenti fiscalmente rilevanti, la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, cioè, qualora si tratti di documenti informatici (perché originati come tali o in essi trasformati nel rispetto delle prescrizioni di legge), in particolare, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (cosiddetto Codice dell’amministrazione digitale o Cad). I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell’immodificabilità, dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità. Inoltre, i documenti informatici devono essere conservati in modo tale che siano rispettate le norme del Codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.

Ai fini tributari, il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene, a norma dell’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e termina con l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale, o della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle agenzie fiscali.

Nel rispetto delle norme contenute nel Codice dell’amministrazione digitale (Cad), il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata.

Per l’agenzia delle Entrate, deve perciò escludersi l’idoneità ai fini tributari – a norma sia del Dpr 322/1998, sia di altre previsioni, fatta salva una diversa espressa indicazione del legislatore – di qualsiasi procedura che preveda l’utilizzo di una firma elettronica «semplice» (cioè non qualificata, digitale o avanzata).

Fonte: Il Sole 24 Ore