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Condono edilizio, la nuova sentenza del TAR sul silenzio-assenso conferma il concetto

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In tema di abusi edilizi e sanatorie, perché possa maturare il silenzio-assenso su un’istanza di condono, il termine di ventiquattro mesi decorre dalla presentazione della medesima. Lo ha ribadito il TAR Lazio Roma, nella sentenza 1° febbraio 2024, n. 1991.

L’istituto del silenzio-assenso, sembra utile ricordare, costituisce uno strumento efficace di semplificazione dell’’attività amministrativa, in quanto la logica che lo presiede è quella di fornire un rimedio al comportamento inerte della pubblica amministrazione. Si tratta, dunque, di un meccanismo congegnato dal legislatore, proprio al fine di evitare che le legittime aspettative e pretese del cittadino e delle imprese non siano frustrate dalle inefficienze della pubblica amministrazione, ritenuta strutturalmente inadeguata ad offrire, con tempestività, le risposte amministrative richieste dai privati. Per questi ultimi, pertanto, l’istituto in parola costituisce un vantaggio, considerato che ottengono per tale via un titolo abilitativo tacito, ovvero l’implicita autorizzazione allo svolgimento della rispettiva attività senza subire i danni dei ritardi della azione amministrativa.

Il silenzio assenso è configurato all’art. 20 della legge sul proc. amministrativo, come istituto generale, applicabile cioè non più ad una tassativa elencazione di procedimenti, bensì a tutti i procedimenti ad istanza di parte, (esclusi quelli disciplinati dall’art. 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”), finalizzati al rilascio di provvedimenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Per questi casi, si legge nella norma, «il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide», se la stessa amministrazione non comunica all’interessato, nel termine indicato dall’art. 2, commi 2 e 3, il provvedimento di diniego ovvero se, entro 30 giorni dalla presentazione dall’istanza, non indice una conferenza di servizi. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

Sono previsti casi di esclusione. Il silenzio assenso non opera per gli atti e i procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, alla salute e alla pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa europea impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con appositi D.P.C.M. adottati su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i ministri competenti.
In ogni caso il legislatore prevede che l’amministrazione possa, in via di autotutela, annullare o revocare l’atto implicito di assenso (art. 21 della legge sul proc. amministrativo).

Rispetto alla fattispecie generale di silenzio assenso appena descritta la particolarità della fattispecie di silenzio assenso prevista in materia di condono edilizio di cui alla L. 47/1985 è data dalla presenza dei seguenti elementi:
a) si perfeziona decorso il termine perentorio di 24 mesi a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria;
b) è richiesto il pagamento dell’oblazione;
c) occorrendo altresì l’acquisizione della prova (da parte del Comune interessato) della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore.

In particolare, precisa il giudice amministrativo, il silenzio assenso non si forma per effetto della presentazione di una domanda che non sia corredata dalla integrale dimostrazione dell’esistenza di detti requisiti, relativi, ad esempio, al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’Amministrazione comunale (cfr. anche Cons. Stato Sez. VI, 11/07/2023, n. 6804).

Fonte: https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/condono-edilizio-nuova-sentenza-silenzio-assenso-conferma-concetto/3670.html