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Cittadinanza, referendum ammissibile

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di Salvatore Curreri

Devo una precisazione in merito al referendum per far acquisire la cittadinanza agli stranieri dopo cinque anni – anziché gli attuali dieci – di regolare residenza.
Come scritto, non si può abrogare una disposizione vigente per far ritornare in vigore quella precedente.
Proprio per questo motivo i promotori hanno scelto una strada diversa, utilizzando la c.d. tecnica del ritaglio.
Per comprendere meglio in che modo, evidenzio qui sotto le disposizioni che verrebbero abrogate.

Come si può notare, verrebbe abrogata completamente la disposizione (alla lettera f) che oggi prevede la concesssione della cittadinanza allo straniero dopo dieci anni.
Ma per raggiungere l’obiettivo di ridurre da dieci a cinque gli anni di residenza legale richiesti – e per evitare di creare un vuoto normativo (se il referendum così limitato fosse approvato lo straniero potrebbe acquisire la cittadinanza senza alcun periodo di residenza legale) i promotori intervengono su un’altra disposizione (la lettera b) che oggi prevede la concessione della cittadinanza allo straniero maggiorenne adottato dopo cinque anni dal’adozione,
Basta abrogare da tale disposizione il riferimento all’adottato e all’adozione, e la disposizione cambia significato:
DA
(la cittadinanza viene concessa) “allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;”
A
(la cittadinanza viene concessa) “allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni”
Tale operazione manipolativa è ammissibile oppure potrebbe cadere sotto la censura della Corte costituzionale?
Premesso che l’unica cosa prevedibile è l’imprevedibilità del giudizio della Corte, sui limiti della manipolatività la Corte costituzionale ha sostanzialmente detto che non di può stravolgere il dettato normativo, capovolgendone il senso.
Tanto per capirsi, se una disposizione recita “Non è punito chi presta soccorso”, non si può per referendum abrogare il NON perché così si capovolgerebbe completamente il senso della disposizione, trasformando il referendum da abrogativo a propositivo.
Se invece l’operazione referendaria si mantiene all’interno di scelte già operate dal legislatore, modificando quelle originariamente previste, il referendum dovrebbe – il condizionale è d’obbligo – essere dichiarato ammissibile.