Piscine libere in Sicilia: se piccole (“di non rilevanti dimensioni”), se non realizzate in zone vincolate o con divieti assoluti di costruire, si potranno realizzare senza necessità di chiedere autorizzazioni o permessi ai Comuni e senza poi rischiare di doverle demolire. Lo ha deciso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, nella causa tra una famiglia che aveva realizzato una piccola vasca come “pertinenza” del fabbricato esistente e il Comune di Venetico (Messina): l’amministrazione aveva ordinato la demolizione, il Tar di Catania le aveva dato ragione ma ora la sentenza del Cga ribalta tutto e, con una decisione diretta esplicitamente a creare “un criterio conformativo” in tutta l’Isola, chiarisce che le piscine che in diagonale (o nel diametro, se rotonde o ellittiche) non superino i 12,5 metri e non siano più profonde di due metri (“senza raggiungerli”) sono da considerarsi “pertinenze” degli immobili principali e come tali non vanno autorizzate. E’ una piccola rivoluzione, che sgrava i proprietari di strutture, mai dichiarate né autorizzate dai Comuni siciliani, eliminando i contenziosi su licenze, permessi e quant’altro. Il collegio presieduto da Ermanno di Francisco, giudice relatore ed estensore Nino Caleca, “salva” solo le vasche finalizzate a “sguazzare” (espressione usata nella sentenza 926/2024), cioè a fare un bagno rinfrescante e rilassante e non a svolgere attività sportiva in senso proprio. Il calcolo di 12 metri e mezzo è legato infatti ai 25 metri lineari in cui si sviluppa la cosiddetta vasca corta, a sua volta la metà della piscina olimpica, che misura 50 metri, sempre in unità di misura lineari. Secondo le valutazioni dei giudici amministrativi, la metà della vasca corta (in diagonale per di più) e la profondità che non deve toccare i due metri non sono infatti idonee allo svolgimento di attività natatoria. Sono calcolate così le “non rilevanti dimensioni” di cui parla la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato e quindi la piccola piscina si può indicare “quale pertinenza dell’immobile principale esistente, essendo destinata al servizio dello stesso”. Nel caso oggetto del contendere a Venetico era stata “bocciata” una piccola vasca di 6 metri per dieci, di proprietà dei signori L.F. Dimensioni che palesemente – chiosano i magistrati – rendono le strutture “inadatte al nuoto, anche amatoriale”, facendo invece sì che siano “unicamente idonee a consentire all’utilizzatore della cosa principale (la villa, l’abitazione, ndr) di rinfrescarsi o di sguazzare con intento esclusivamente ludico”. (AGI)