Pubblicato in GU del 25.02.2022 n. 47 il Decreto legge del 25 febbraio 2022 n. 13 contenente misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonchè sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
Scarica il testo del DL del 25.02.2022 n. 13.
Il decreto suddiviso in 7 articoli prevede le seguenti misure:
- art. 1 Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
- art. 2 Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche
- art. 3 Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale
- art. 4 Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- art. 5 Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
Vediamo quanto previsto in merito all’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali relative a interventi edilizi.
Cessione del credito Superbonus 110% e bonus edilizi
Nuovamente possibili le cessioni multiple del credito ma con dei limiti.
In sostanza, si prevede che dopo la cessione del credito del primo richiedente, sarà possibile effettuare solo altre 2 cessioni esclusivamente in favore di determinati soggetti:
- banche e intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Il nuovo decreto infatti, interviene abrogando l’art. 28, comma 1, del DL 27 gennaio 2022, n. 4 e apportando modifiche all’articolo 121 del DL n. 34/2020 in merito all’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, stabilendo che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi edilizi potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dagli stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
- banche e intermediari finanziari
- società appartenenti a un gruppo bancario
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia
ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Dopo il comma 1-ter dell’art. 121 del Dl n. 34/2020, viene aggiunto il nuovo comma 1-quater, che prevede che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.
A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.