Sono da considerarsi nulle le cartelle di pagamento nelle quali non sia indicato il criterio di calcolo degli interessi. In questa ipotesi, il debito notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere annullato.
Nella cartella devono essere quindi essere riportati:
Se nella cartella viene indicata solo la cifra, senza indicazione di quale sia ladata a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati, la cartella di pagamento è nulla, secondo il recente orientamento della giurisprudenza.
Per la Corte di Cassazione Cassazione (sent. n. 8934/2014; n. 15554/2017; n. 24933/2016) nella cartella devono essere obbligatoriamente riportate:
In caso di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, dell’indicazione del capitale e del tasso di interesse applicato, la cartella può essere legittimamente impugnata, perché il contribuente deve essere messo nelle condizioni di comprenderne il contenuto, le motivazioni, le causali e le voci riportate nella cartella di pagamento.
fonte: pmi.it